Share:

Lavoratori senza cedolino di tredicesima, bonus Natale a parte o dopo la «Cu»

È arrivato il momento dell’erogazione del bonus Natale: l’importo una tantum di 100 euro che il Governo ha introdotto con il Dl 113/2024 (convertito dalla legge 143/2024), e poi modificato con il Dl 167/2024. Le modifiche apportate hanno ampliato la platea dei beneficiari ma hanno anche generato dubbi sul momento di erogazione del bonus e sulla composizione del nucleo familiare.

La normativa richiama specificamente il termine di corresponsione della gratifica natalizia quale momento di erogazione del bonus. Alcuni lavoratori, però, non percepiscono il cedolino paga di tredicesima mensilità. Si tratta, ad esempio, dei lavoratori con contratto a chiamata, di coloro che – per effetto di accordi individuali – percepiscono il rateo di tredicesima mensilmente e ancora degli operai del settore edile e degli operai agricoli a tempo determinato (Otd). Vediamo come procedere in questi casi.

Lavoratori a chiamata

Per i lavoratori assunti con contratto a chiamata, e per tutti i lavoratori che percepiscono – a qualsiasi titolo – il rateo di tredicesima mensilmente, si ritiene consigliabile l’elaborazione di un cedolino aggiuntivo, in occasione del periodo di corresponsione della gratifica natalizia, con indicazione del bonus, così da garantire gli stessi diritti riconosciuti agli altri lavoratori.

Infatti, l’erogazione del bonus con le competenze di novembre o di dicembre, violerebbe le previsioni normative, secondo le quali l’indennità deve essere attribuita ai lavoratori titolari di un rapporto in corso nel periodo di corresponsione della gratifica natalizia e unitamente alla stessa.

Operai dell’edilizia

Per gli operai dell’edilizia, il trattamento economico spettante a titolo di gratifica natalizia è assolto mensilmente con il versamento di una percentuale contributiva alla Cassa edile competente, che successivamente provvede al versamento della tredicesima al lavoratore.

Nonostante non ci sia ad oggi una posizione ufficiale di Cnce (commissione nazionale paritetica per le Casse edili), alcune sedi territoriali della Cassa edile, e l’Associazione nazionale costruttori edili di Milano, Lodi, Monza e Brianza, si sono espresse contrariamente all’erogazione tramite le Casse edili, che sono in possesso di informazioni parziali in relazione al reddito e alle condizioni personali di accesso alla misura.

Se da un lato la norma non vieta al datore di lavoro edile di erogare il bonus ai propri operai, è comunque consigliabile al lavoratore chiedere il riconoscimento del bonus con la dichiarazione dei redditi, in funzione del fatto che l’importo di reddito complessivo (entro 28mila euro) sarà correttamente quantificabile solo dopo l’elaborazione della Certificazione unica da parte del datore di lavoro e della Cassa edile.

Agricoli a termine e domestici

Per gli operai agricoli a tempo determinato, il contratto collettivo di categoria prevede la corresponsione della tredicesima nell’ambito dell’elemento retributivo «terzo elemento». Pertanto, in presenza degli altri requisiti previsti dall’articolo 2-bis del Dl 113/2024, l’indennità potrà essere riconosciuta con le stesse modalità degli altri lavoratori.

I lavoratori domestici potranno percepire il bonus esclusivamente al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi, in funzione del fatto che il datore di lavoro, in questo specifico caso, non riveste il ruolo di sostituto di imposta.

Il figlio a carico

Per ottenere il bonus Natale, il lavoratore deve avere almeno un figlio a carico. La norma fa riferimento all’articolo 12 del Dpr 917/1986, secondo cui un figlio è considerato fiscalmente a carico quando è titolare di un reddito inferiore a 4mila euro, fino ai 24 anni di età, o inferiore a 2.840,51 euro, oltre i 24 anni di età.

Non rileva (ma non appare un motivo ostativo) che il lavoratore sia percettore di assegno unico universale o di detrazioni di imposta (che potrebbero non essere percepiti o essere percepiti dall’altro genitore). La condizione di carico fiscale è data esclusivamente dalla combinazione di un limite di reddito e di età del figlio. Dunque, il lavoratore che ha nel suo nucleo familiare un figlio che ha percepito un reddito inferiore a quanto previsto dall’articolo 12 del Tuir, potrà accedere alla misura premiale.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore