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Lavoratori extra Ue: niente click day per la conversione del permesso per studio

Come previsto dal Dpcm 27 settembre 2023 (G.U. 231/2023) il ministero dell’Interno, di concerto con quello del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo, ha emanato la circolare congiunta 27 ottobre 2023, n. 5969 con la quale ha fornito istruzioni operative e chiarimenti in merito ai flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio italiano per il triennio 2023-2025, così come stabilito dal Dl 20/2023 (legge 50/2023).

Prima di tutto la circolare ricorda i settori e le professioni per i quali può essere richiesto il nulla osta all’ingresso sono: autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici. Pertanto potranno presentare istanza di nulla osta i soli datori di lavoro i cui codici Ateco rientrano nei predetti settori produttivi. Oltre ai citati settori occupazionali, l’ingresso è previsto anche per colf e badanti e per assistenti socio-sanitari.

Riguardo al settore dell’autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus, l’istanza di nulla osta può essere presentata solo per i cittadini stranieri che sono in possesso della patente di guida equipollente alla categoria richiesta e convertibile in Italia sulla base dei vigenti accordi di reciprocità. Per il momento, gli Stati in cui vigono detti accordi sono: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Corea (solo patente D) Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina.

L’istanza di nulla osta per il lavoro domestico viene richiesta con il modello A-bis sia per lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia a termine, con orario full time o part time. Il datore di lavoro deve indicare la retribuzione prevista dal Ccnl del lavoro domestico in caso di assunzione di colf e badanti, che in ogni caso non può essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.

Secondo la circolare interministeriale rientrano nel settore occupazionale agricolo anche i lavoratori inquadrati quali operai florovivaisti e il personale addetto all’allevamento di animali così come previsto dal ccnl di settore.

Sia per il settore agricolo, sia per quello turistico-alberghiero il Dpcm riconosce via prioritaria alle istanze presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro. Ciò significa che verranno valutate prima le richieste di nulla osta presentate da queste organizzazioni e poi tutte le altre secondo l’ordine cronologico di arrivo al sistema informatizzato degli Sportelli Unici per l’immigrazione.

Come previsto dal Dpcm 27 settembre 2023, le istanze presentate dai datori di lavoro agricoli con il precedente Decreto flussi (Dpcm 29 dicembre 2022) non risultanti assegnatari della manodopera per assenza di quota, saranno valutate in ordine cronologico con priorità rispetto ai nuovi richiedenti nell’ambito delle quote riservate dal nuovo decreto.

Riguardo alle conversioni viene ricordato che il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio non è più tenuto ad ottenere una quota e non è quindi più necessario osservare il click day. In sostanza in qualsiasi momento dell’anno potrà presentare domanda di conversione e se non sussistono motivi ostativi ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

Si ricorda che sono fuori dalle quote e dal click day anche gli ingressi dei lavoratori che hanno frequentato e completato programmi di formazione professionale e civilistico-linguistica per la selezione e la formazione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine ex articolo 23 del Tuir, così come previsto dal Dl 20/2023 (legge 50/2023).

Per quanto riguarda i flussi relativi al 2023, l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda è disponibile tutti i giorni della settimana dalle ore 8.00 alle ore 20.00 fino al 26 novembre 2023.

Sono poi previsti 3 click day: il 2 (ingressi per cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria), il 4 (ingressi per lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela, apolidi e rifugiati e per assistenza familiare e socio-assistenziale e conversioni) e il 12 dicembre 2023 (ingressi per lavoro stagionale), tutti a partire dalle ore 9.00. Sarà possibile l’inoltro fino al 31 dicembre 2023 e in ogni caso fino ad esaurimento delle quote disponibili e riservate per il 2023.

Al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista la possibilità di allegare (tramite la funzione upload con limite massimo pari a 2mb) la documentazione probatoria che dovrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’immigrazione ai fini del rilascio del nulla osta. Resta fermo che i documenti originali dovranno essere esibiti in sede di convocazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione.

Il ministero dell’Interno ricorda che il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa.

In questo caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno altresì provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti attraverso i Sistemi Informatici Regionali (Unilav).

Nel caso in cui, invece, l’assunzione si formalizzi solo alla firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico, fatta eccezione per il settore dell’assistenza familiare che dovrà essere comunicato all’Inps. Copia di detta comunicazione verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale (cosiddetto Kit) per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Per le ipotesi, quindi, di assunzione nel settore dell’assistenza familiare il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’Inps anche in fase di stipula del contratto presso lo Sportello Unico per l’immigrazione.

Per effetto delle modifiche apportate al Dlgs 286/1998 dal Dl 20/2023 (legge 50/2023), gli Itl non sono più tenuti a esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato (stagionale e non), mentre rimane inalterata la competenza in tutte le ipotesi di conversione.

Infatti la verifica sugli ingressi, anche nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria, spetta ai consulenti del lavoro, agli avvocati e ai dottori commercialisti ed esperti contabili, oltre che alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall’Inl con circolari 3/2022 e 2066/2023), che sarà allegata all’istanza di nulla osta al lavoro. L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d’intesa col Ministero del Lavoro.

Infine, si ricorda che il datore di lavoro, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione, deve verificare presso il competente Centro per l’Impiego, attraverso la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall’Anpal, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.

La verifica dell’indisponibilità non è richiesta per l’ingresso dei lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore