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Indennità di maternità/paternità e malattia per i lavoratori autonomi

Con il Messaggio n. 3216/2021, l’INPS fornisce indicazioni specifiche relativamente al pagamento delle indennità di maternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla gestione separata che abbiano usufruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali introdotto per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Il documento in parola, infatti, ricorda che l’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, ha istituito, per l’anno 2021, il Fondo per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei predetti lavoratori e di favorire la ripresa della loro attività.

Detto Fondo finanzia, appunto, l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai predetti lavoratori autonomi che abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito, nell’anno 2020, un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Come noto per i lavoratori autonomi non vige il principio dell’automatismo delle prestazioni e, pertanto, il mancato regolare versamento dei contributi dovuti determina l’impossibilità di accedere alle tutele previdenziali.

In particolare, ai lavoratori iscritti alle gestioni autonome dell’INPS (commercianti, artigiani e coltivatori diretti), in assenza della dovuta contribuzione nel periodo indennizzabile di maternità/paternità o nel mese antecedente il periodo di congedo parentale, non è possibile riconoscere le relative indennità.

Lo stesso per i professionisti iscritti alla gestione separata per i quali, ai fini dell’accesso alle menzionate prestazioni, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile è richiesto il versamento di una mensilità di contribuzione comprensiva dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%.

Tuttavia, l’Istituto specifica che, in deroga alla disciplina generale, qualora il richiedente le prestazioni di maternità/paternità, di congedo parentale, di malattia e degenza ospedaliera, si trovi nelle condizioni per fruire del predetto esonero parziale ed abbia già presentato domanda di esonero contributivo, nelle more della conclusione della relativa istruttoria, è possibile procedere alla liquidazione delle indennità.

A tale fine, al richiedente è sufficiente produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale attesti di avere chiesto l’esonero contributivo ai sensi della normativa vigente e della citata circolare n. 124/2021 e del messaggio n. 2909/2021. Successivamente alla liquidazione delle istanze, sarà cura delle strutture territoriali dell’Inps provvedere ad effettuare i controlli per la verifica dei flussi contributivi ai fini del riconoscimento pieno e definitivo dell’accredito contributivo.

In caso di esito negativo della richiesta di esonero, le prestazioni già pagate risulteranno indebitamente corrisposte e dovranno essere recuperate. 

Per quanto concerne l’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità e di congedo parentale, resta ferma la disposizione di cui al D.M. 4 aprile 2002, che esclude dalla tutela della maternità gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e i pensionati.

Parimenti, ai fini del riconoscimento delle prestazioni di malattia e degenza ospedaliera, il lavoratore non deve essere contemporaneamente iscritto ad altra gestione pensionistica obbligatoria né essere titolare di pensione.

Il messaggio, infine, riporta una serie di note operative esplicative della procedura che l’operatore INPS deve seguire per l’accoglimento delle istanze a seconda che si tratti di richieste di indennità di maternità e congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori autonomi, di istanze in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata o di istanze di malattia e degenza ospedaliera.