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Imprese di pulizie, licenziamento per abbandono solo con recidiva e due provvedimenti di sospensione

Per i lavoratori delle imprese di pulizia, il licenziamento per allontanamento dal posto di lavoro è legittimo solo in presenza di recidiva e se al lavoratore sono stati comminati due provvedimenti di sospensione. Lo stabilisce la Cassazione con sentenza 28 febbraio 2024, n. 5304.

La vicenda affrontata dalla Cassazione riguarda una dipendente di un’impresa di pulizia licenziata per giusta causa, ovvero per essersi allontanata dal posto di lavoro nel corso di un mese intero prima della fine del turno lavorativo; alla stessa veniva altresì contestata la recidiva rispetto ad altre inadempienze già sanzionate con provvedimenti disciplinari riportati nella lettera di contestazione. Nella lettera di contestazione veniva invocato l’articolo 48, lett. a, del Ccnl imprese di pulizia e servizi integrativi/multiservizi il quale prevede il licenziamento con preavviso per l’abbandono del posto di lavoro ma solo se effettuato da parte di personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo; nel caso in esame la lavoratrice licenziata era invece addetta alle pulizie. Essendo, poi, stata contestata la recidiva, occorre far riferimento alla lettera a, punto g, dell’articolo 48 che prevede il licenziamento ma solo se la recidiva riguardi le precedenti ipotesi e solo quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 47.

La Corte di Cassazione continua spiegando che la giusta causa di licenziamento è nozione legale rispetto alla quale non sono vincolanti le previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore. Il solo limite è costituito dal fatto che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione. Al contrario, per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, è vincolante e tassativo quanto previsto dal contratto collettivo. Nel caso in commento, per la Cassazione, è corretto il riferimento della fattispecie concreta nell’articolo 47 del Ccnl Imprese di pulizia e servizi integrativi/multiservizi che si riferisce a varie tipologie di infrazioni identificate mediante specifica descrizione delle condotte, fra le quali vi è l’anticipata cessazione del servizio. Come anticipato, il Ccnl prevede anche per tale condotta la sanzione espulsiva ma solo in caso di recidiva e a condizione che quest’ultima sia integrata da infrazioni per le quali siano stati comminati due provvedimenti di sospensione. Ma nel caso concreto tale condizione – secondo l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale e non censurato dalla ricorrente – non si è verificata, rendendo il licenziamento comminato illegittimo.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore