Con ordinanza n. 26198 del 6 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha ritenuto non giustificabile il comportamento di un lavoratore il quale aveva utilizzato il permesso sindacale, richiesto ai sensi dell’articolo 30 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), per finalità estranee dalla partecipazione a riunioni degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all’articolo 19 della Legge n. 300/1970.