La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 25 luglio 2024, n. 20698 ha ritenuto che è illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore che effettua stampe di un considerevole numero di pagine in spregio alle risorse aziendali. In tal senso, la Corte ha ritenuto che la condotta tenuta dalla lavoratrice ben può essere sussunta nell’ipotesi, prevista dall’art. 220, secondo comma del CCNL Terziario, del lavoratore che “esegua con negligenza il lavoro affidatogli: e pertanto espressa con norma elastica, sanzionata in via conservativa con la multa, nei limiti di attuazione del principio di proporzionalità”.