Con ordinanza n. 18094 del 2 luglio 2024, la Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità del licenziamento di un lavoratore portatore di handicap da parte di un datore di lavoro che non aveva seguito la procedura prevista dall’art. 10 della legge n. 68/1999 e, segnatamente, dal comma 3 che prevede una visita da parte della commissione medica integrata. Non è stato, quindi, ritenuto, sufficiente il motivo adottato dal datore circa l’eliminazione del reparto al quale era addetto l’interessato, affidato ad una ditta esterna. La decisione della Suprema Corte modifica l’indirizzo sostenuto dalla Corte di Appello secondo il quale la malattia del lavoratore e la mancanza di titolo per mansioni diverse giustificava la mancanza del repechage.