Share:

I provvedimenti cautelari per la patente a punti in edilizia

Un interessante Approfondimento di Eufranio Massi,  Esperto di Diritto del Lavoro, sul tema “I provvedimenti cautelari per la patente a punti in edilizia“:

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 e la successiva emanazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro della circolare n. 4 del successivo 23 settembre, si è completato, anche da un punto di vista amministrativo, il quadro normativo che consente il debutto della patente a punti in edilizia a partire dal 1° ottobre 2024.

Le norme e il quadro amministrativo

Molte e importanti sono le questioni da affrontare che riguardano un numero imprecisato di aziende e lavoratori autonomi che con il sistema degli appalti e dei subappalti “ruotano” nel mondo dei cantieri mobili e temporanei in edilizia: si parla di almeno 800.000 soggetti interessati.

Lo strumento, ipotizzato dal Legislatore con l’art. 29 del D.L. n. 19/2024, varato sull’onda dei continui gravi incidenti, anche mortali che si verificano nel settore, dovrebbe contribuire a razionalizzarlo, unitamente a un più forte controllo da parte degli organi di vigilanza.

In questa breve riflessione, con l’impegno a tornare anche su altri argomenti di particolare importanza, farò alcune brevi riflessioni sui provvedimenti cautelari di sospensione e di revoca della patente quali emergono dalle indicazioni fornite dagli organi amministrativi.

Sospensione obbligatoria della patente a punti: i casi di infortunio mortale

L’art. 3 del D.M. n. 132 disciplina, in via regolamentare, la sospensione della patente attraverso un provvedimento cautelare richiesto, al verificarsi di determinate condizioni, dall’art. 27, comma 8, del D.L. n. 81/2008 come riformulato dall’art. 29 del D.L. n. 19/2024.

La casistica prevede due ipotesi di sospensione la cui competenza ricade sulle articolazioni periferiche dell’INL: gli Ispettorati Territoriali del Lavoro e gli Ispettorati Area Metropolitana (questi ultimi insistono sui capoluoghi di Regione).  Sono previste due ipotesi di sospensione: la prima di natura obbligatoria, la seconda di natura facoltativa.

Ma, andiamo con ordine cominciando da quella obbligatoria.

Qualora si verifichi la morte di un lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro e qualora l’evento sia imputabile, almeno a titolo di colpa grave, al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente ex art. 2, comma 1, lettera d) del D.L.vo n. 81/2008, gli organi di vigilanza debbono procedere, obbligatoriamente, ad emettere un provvedimento di sospensione, fatta salva una diversa motivata valutazione dell’Ispettorato competente. L’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi che portano alla emanazione dell’atto, trova il proprio fondamento anche nei verbali redatti da pubblici ufficiali, nell’esercizio delle proprie funzioni, intervenuti sul luogo nelle immediatezze del sinistro (ad esempio, carabinieri, poliziotti, personale delle ASL, vigili del fuoco, ecc.), atteso che la loro rilevanza ex art. 2700 del codice civile fà piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dai soggetti che li hanno formati, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che gli stessi attestano avvenuti in loro presenza.

Sospensione facoltativa in caso di inabilità permanente o menomazione

La sospensione è, invece, facoltativa allorquando l’inabilità permanente o la irreversibile menomazione accertata immediatamente, imputata ai soggetti sopra citata almeno a titolo di colpa grave (che è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, in quanto si concretizza in un comportamento ben lontano dalla normale diligenza): l’atto può essere emanato le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte attraverso la sospensione dell’attività imprenditoriale prevista dall’art. 14 del D.L.vo n. 81/2008 o dall’art. 321 c.p.p (sequestro preventivo). Ovviamente, in tutta una serie di casi dubbi e di circostanze che meritano approfondimenti giuridici, l’organo periferico può far riferimento al confronto con le Direzioni centrali competenti dell’INL.

Sia nell’una che nell’altra ipotesi la sospensione della patente non può superare il limite dei dodici mesi: in ogni caso, entrando nello specifico del provvedimento, la durata è modulata sulla scorta della gravità degli infortuni, della gravità delle violazioni in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive: l’ITL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere interessato dalla violazione.

Revoca della patente a punti: i casi di false dichiarazioni

Da ultimo, due brevi parole sulla revoca della patente a punti che può avvenire allorquando, in sede di verifica, vengano accertate come non veritiere le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive rese dal soggetto interessato con la richiesta della patente, che riguardano:

  1. L’iscrizione alla Camera d Commercio, Industria e Agricoltura;
  2. L’adempimento da parte del datore di lavoro, dei dirigenti e dei lavoratori dell’impresa degli obblighi formativi previsti dall’art. 37, particolarmente corposi e richiamati, puntualmente, nei 14 commi che lo compongono;
  3. L’adempimento da parte dei lavoratori autonomi richiedenti, degli obblighi formativi previsti dal D.L.vo n. 81/2008;
  4. Il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  5. Il possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR), laddove previsto dalla normativa vigente;
  6. Il possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF), laddove previsto dalla normativa vigente;

La mendacità o la non corrispondenza di quanto affermato nella istanza, accertate in via definitiva, oltre alle conseguenze di natura penale legate alla violazione del DPR n. 445/2000 (art. 76), comporta la revoca della patente che, può essere richiesta, nuovamente, soltanto dopo dodici mesi. La revoca della patente, ricorda la circolare n. 4, al termine di uno specifico iter procedimentale finalizzato ad accertare la non veridicità di almeno uno degli elementi essenziali, è rimessa alla Direzione Interregionale del Lavoro o alla Direzione centrale della vigilanza e sicurezza dell’INL qualora il provvedimento interessi una azienda operante nei territori di più sedi interregionali o sia straniera.

Procedura di ricorso contro i provvedimenti cautelari

Ovviamente, per tutti i provvedimenti cautelari è possibile il ricorso, entro trenta giorni alla Direzione Interregionale competente (ce ne sono tre, una per il Nord con sede a Milano, una per il Centro ubicata a Roma e l’altra per il Sud a Napoli) che decide nei successivi trenta giorni. La mancata decisione si intende quale silenzio-rigetto. Accanto al ricorso amministrativo è sempre possibile quello giudiziale al TAR, secondo le regole generali.