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I nuovi incentivi alle assunzioni e le misure cumulabili

Il decreto “coesione” (Dl 60 del 7 maggio 2024), ha introdotto diversi incentivi alle assunzioni:

• articolo 22 – “bonus giovani”, per under 35 che non hanno mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

• articolo 23 – “bonus donne”, per donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti all’interno della ZES unica, o prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti, o facenti parte di settori o professioni ad alta disparità occupazionale di genere;

• articolo 24 – “bonus Zona Speciale Unica per il mezzogiorno”, per over 35 residenti all’interno della ZES unica e disoccupati da 24 mesi;

• articolo 21 – “incentivo per assunzioni nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica”, per under 35 nei settori indicati.

Ogni singolo sgravio contributivo ha determinate caratteristiche e peculiarità, tra cui la preclusione al cumulo “con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”, cioè con altri incentivi alle assunzioni.

Detto ciò, viene anche ribadito che tutte le nuove agevolazioni danno invece diritto a fruire, contestualmente, di due ulteriori benefici, sebbene di natura diversa in quanto non costituiscono propriamente una riduzione del costo del lavoro:

1. la superdeduzione del costo del lavoro di cui all’ articolo 4, Dlgs 216/2023, ovvero la maggiorazione del 20 o 30% della deduzione del costo del personale riferibile all’incremento occupazionale rilevato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, rispetto a quello precedente, secondo le regole indicate nel medesimo articolo 4;

2. la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 o 2028 a seconda del caso, considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando lo sgravio contributivo prescelto.

Per quanto riguarda la superdeduzione del costo di cui al Dlgs 216/2023, l’ufficialità del cumulo con gli sgravi contributivi di cui al D.L.60/2024 fa ben sperare anche relativamente alla possibilità di utilizzo in aggiunta alle agevolazioni per le assunzioni attualmente in essere, quali sgravio donne e over 50 di cui alla legge 92/2012, under 30 di cui alla legge 205/2017, ed in caso di strascichi di esonero donne e under 36 di cui alla legge 197/2022.

La nuova modalità di calcolo degli acconti di imposta comporterà una riduzione degli stessi, poiché, non considerando l’abbattimento del costo contributivo in seguito all’applicazione dell’incentivo alle assunzioni, l’acconto sarà calcolato su un imponibile inferiore, in quanto derivante dall’imputazione del maggior costo contributivo (considerato, appunto, al lordo dello sgravio).

Tale disposizione costituisce tuttavia un mero risparmio temporaneo di liquidità, in quanto, successivamente, il saldo dell’imposta sarà calcolato in maniera puntuale sui valori effettivi di costi e ricavi, vanificando così il beneficio del minor acconto versato in precedenza.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore