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I compensi erogati nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica non comprendono quelli relativi al personale addetto alla custodia ed alla pulizia

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n°189 del 12 aprile 2022, ha evidenziato che i compensi corrisposti da ASD ad addetti a mansioni di custodia e pulizia della struttura sportiva non rientrano tra quelli che generano per i percipienti redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR e pertanto non possono beneficiare del particolare regime di esenzione ai sensi dell’art. 69, comma 2.

Nell’istanza de qua, una Associazione Sportiva Dilettantistica, riconosciuta dal CONI e affiliata a una Federazione sportiva, che eroga compensi “dilettantistici” a una pluralità di soggetti tra cui atleti, allenatori, massaggiatori, istruttori, dirigenti e amministratori, ha chiesto se le figure che esercitano mansioni di custodia e pulizia presso il palazzetto dello sport gestito dalla stessa ASD, possano essere inquadrate tra quelle che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e se, pertanto, le somme erogate nei loro riguardi rientrino tra quelle che generano per i percipienti redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, con la conseguente applicazione della particolare esenzione fiscale prevista dal successivo art. 69, comma 2.

I Tecnici dell’Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, hanno preliminarmente ribadito che tra i redditi diversi, la lettera m) del comma 1, dell’art. 67 del Tuir sono ricompresi i compensi “erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, ………….. e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto“. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Trattandosi di redditi diversi, le prestazioni in parola devono essere effettuate senza vincolo di subordinazione tra società/associazione e collaboratore nonché essere prive del carattere di professionalità, caratteristiche che le farebbero ricondurre, rispettivamente, al rapporto di lavoro dipendente ed all’esercizio di arti e professioni esclusi, per espressa previsione normativa, dall’applicazione del medesimo articolo 67.

A tali compensi si applica il regime agevolato di cui all’art. 69, comma 2, del TUIR, ai sensi del quale i predetti compensi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro.

In applicazione delle predette disposizioni, sui redditi fino a 10.000 euro, gli sportivi dilettanti non sono tenuti a pagare l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Sui redditi superiori a 10.000 euro e fino a 30.658,28 euro viene applicata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 23 per cento, maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali, ai sensi dell’art. 25, comma 1, L. n°133/1999. Anche per tali importi non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Sulle somme che eccedono la soglia di 30.658,28 euro è applicata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 23 per cento (che corrisponde all’aliquota fissata per il primo scaglione IRPEF), a cui si aggiungono le imposte addizionali regionali e comunali.

Come già chiarito dalla Circolare AdE n°34/E del 26 marzo 2001,  la particolare disposizione è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l’operato degli arbitri) ivi compresi coloro che nell’ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell’associazione (figure dirigenziali) di norma presenziano all’evento sportivo consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.

A tali figure, come evidenziato dalla successiva Circolare AdE n°38/E del 17 maggio 2010  – che ha esplicitato il contenuto dell’art. 35, comma 5 del D.L. 30 dicembre 2008, n°207, convertito in Legge n°14/2009 – sono stati aggiunti i soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un’attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.

Sul tema delle condizioni che consentono l’applicazione del regime agevolativo, con particolare riferimento alle figure che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche è intervenuto l’Ispettorato nazionale del lavoro con Circolare, prot. 1/2016 nella quale sono state riassunte le seguenti condizioni:

– che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;

–  che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

Con riguardo al caso di specie, hanno concluso i tecnici dell’Amministrazione Finanziaria, relativo alla qualificazione dei compensi da corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie, va osservato che le prestazioni descritte non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’ASD, apparendo piuttosto collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo; pertanto, i compensi corrisposti ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie non sono riconducibili alla previsione normativa di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR.

Fonte Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli