Deve riconoscersi l’esistenza di un collegamento economico-funzionale fra imprese gestite da società del medesimo gruppo che realizza di fatto un unico centro di imputazione giuridica del rapporto di lavoro quando siano accertati i seguenti indici: l’unicità della struttura organizzativa e produttiva, l’integrazione fra le attività delle imprese del gruppo e il correlativo interesse comune, il coordinamento tecnico e amministrativo- finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le attività delle diverse società verso uno scopo comune, l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società.
NOTA
La fattispecie oggetto dell’ordinanza in commento riguarda l’impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una lavoratrice, la quale assumeva l’illegittimità dello stesso, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro, tenuto conto della sussistenza del requisito dimensionale – di 15 dipendenti previsto per l’applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18 Stat. Lav. – in virtù dell’esistenza di un unico centro di imputazione di interessi fra le tre società convenute.
La Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame della lavoratrice, osservando con riferimento all’illegittimità del licenziamento, che
– la situazione di crisi prospettata nella lettera di licenziamento come causa della soppressione del posto di lavoro della lavoratrice (addetta alla cassa dell’officina per tutte e tre le società convenute) non aveva trovato alcun riscontro probatorio;
– dopo il licenziamento le mansioni erano state affidate ad un altro dipendente, in aggiunta a quelle già espletate (di magazziniere) e pertanto tali mansioni non erano state soppresse;
– il datore di lavoro non aveva fornito prova di aver adempiuto all’obbligo di repêchage, dimostrando l’impossibilità di diversa collocazione della lavoratrice.
Per quanto riguarda l’unicità del centro di imputazione fra le tre società convenute, la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata l’esistenza di un collegamento economico-funzionale fra imprese gestite da società del medesimo gruppo, che realizza di fatto un unico centro di imputazione giuridica del rapporto di lavoro, in ragione dei seguenti elementi:
– le fotografie prodotte dalla lavoratrice dimostravano che le tre società svolgevano le proprie attività in un unico ambiente;
– più testimoni avevano fornito elementi in favore della suddetta tesi (la dipendente svolgeva la prestazione indistintamente per più società, vi erano un’unica bacheca per avvisi e per il codice disciplinare, un unico magazzino, un un’inca cassa, un unico addetto per il settore commerciale, un unico direttore).
Avverso tale decisione proponevano ricorso le tre società.
In punto dell’illegittimità del licenziamento, la Corte di Cassazione ha confermato che la Corte d’appello di Napoli si è attenuta al principio secondo cui «le scelte gestionali dell’impresa sono insindacabili, mentre resta al giudice il controllo della reale sussistenza delle esigenze tecniche, organizzative e/o produttive dedotte a giustificazione del licenziamento, controllo che non può eccedere la verifica di effettività e non pretestuosità».
Con riferimento alla sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha valutato che «la Corte territoriale ha accertato in modo analitico plurimi elementi ritenuti significativi, li ha valutati nella loro ricorrenza concreta e nella loro rilevanza giuridica e ne ha tratto le conclusioni, adeguatamente motivate».
Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.