L’INPS, con il messaggio n. 1400 del 29 marzo 2022, informa che a seguito di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, viene prorogate anche per l’anno 2022 le disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, già in essere per gli anni 2020 e 2021.
La norma dispone per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa e dal versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. ticket di licenziamento).