L’Inps, con circolare del 2 agosto 2021, n. 115, fornisce indicazioni in merito al c.d. contratto di rioccupazione la cui stipulazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali da questi dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Disciplina
In particolare, possono accedere all’esonero suddetto (art. 41, commi da 5 a 9, decreto Sostegni bis) i datori di lavoro privati che assumano lavoratori con il contratto di rioccupazione; pertanto, qualora l’assunzione venga effettuata mediante il ricorso ad altre tipologie contrattuali, ancorché a tempo indeterminato, l’incentivo in oggetto non può trovare applicazione. Ne deriva che, l’instaurazione di un rapporto di lavoro nelle forme del contratto di apprendistato non legittima la fruizione dell’esonero citato, in quanto il nuovo contratto di rioccupazione va considerato un genus speciale di rapporto a tempo indeterminato, che, in quanto tale, segue autonome regole riguardanti sia gli obblighi tra le parti che gli oneri contributivi.
Analogamente, non può considerarsi validamente instaurato un contratto di rioccupazione laddove si proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine in corso.
Ciò premesso, il contratto di rioccupazione consiste in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulato in forma scritta ai fini della prova, diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. Tale contratto prevede, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo, con una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se, al temine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per quanto non espressamente previsto dall’articolo 41 del decreto Sostegni bis, al contratto in trattazione si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Datori di lavoro
Possono accedere al beneficio in parola, i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.
L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Pertanto, la misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione (articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Infine, l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.
Misura e durata
L’importo dell’esonero in esame, valevole per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate con contratto di rioccupazione nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
In particolare, non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.Lgs. n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
– il contributo previsto in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Sono altresì esclusi dall’applicazione dell’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL. Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Condizioni
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31, D.Lgs. n. 150/2015), dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto Sostegni bis.
Nello specifico, in relazione ai vincoli propri dell’esonero previsto dal decreto Sostegni bis, il diritto alla legittima fruizione della misura è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, effettuata mediante contratto di rioccupazione, delle seguenti condizioni:
1. il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione;
2. i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, l’Inps precisa che, non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, in quanto trattasi di fattispecie sui generis, in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto;
3. decadono dal beneficio dell’esonero e devono restituire quanto fruito i datori di lavoro che procedono: al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento; al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero in trattazione, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.
Inoltre, con specifico riferimento alle ipotesi di revoca del beneficio, come espressamente previsto dal citato articolo 41, comma 7, del decreto Sostegni bis, “ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo”. Dalla tale disposizione deriva che se il lavoratore, per il quale è stata già parzialmente fruita l’agevolazione, viene nuovamente assunto dal medesimo o da altro datore di lavoro con contratto di rioccupazione, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura di esonero per i mesi residui spettanti.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Ill beneficio in argomento è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″(c.d. Temporary framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. In data 28 giugno 2021 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura in trattazione e la medesima Commissione, con la decisione C(2021) 5352 final del 14 luglio 2021, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto.
Coordinamento con altri incentivi
L’esonero contributivo in questione è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente. Dalla disposizione sopra richiamata si evince che la fruizione del beneficio introdotto dal decreto Sostegni bis non osta al riconoscimento di ulteriori esoneri contributivi. Tuttavia, per tutta la durata di fruizione del beneficio previsto dal decreto Sostegni bis, in considerazione dell’entità della misura, pari al 100% della contribuzione datoriale dovuta, troverà applicazione solo il suddetto esonero. Dal mese successivo a quello in cui ha termine il periodo di fruizione dell’agevolazione, avente durata massima pari a sei mesi, potranno successivamente trovare applicazione gli ulteriori esoneri o agevolazioni eventualmente spettanti.
L’Inps chiarisce, al riguardo, che il periodo di durata massima di tali ultimi esoneri dovrà essere calcolato al netto del periodo di fruizione dell’esonero contributivo previsto dal decreto Sostegni bis. Pertanto, qualora il datore di lavoro interessato intenda avvalersi prima dell’esonero per l’instaurazione del contratto di rioccupazione e, successivamente, dell’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate, avrà diritto all’agevolazione in trattazione per sei mesi e, a decorrere dal mese successivo a quello in cui ha termine la fruizione dell’esonero in trattazione, potrà avvalersi dell’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) per ulteriori dodici mesi. Analogamente, qualora venga assunto un soggetto disabile, per i primi sei mesi del rapporto si può accedere all’esonero rioccupazione e, al termine della fruizione del beneficio, si potrà accedere, qualora vi sia una specifica autorizzazione al riguardo, all’incentivo per assunzione di disabili per il periodo residuo utile.
Tale regola della fruizione in successione di più misure vale anche nelle ipotesi in cui ci si intenda avvalere di agevolazioni non rientranti specificamente nell’alveo degli incentivi all’assunzione. In particolare, con riferimento alla c.d. Decontribuzione Sud di cui alla legge di Bilancio 2021, la stessa, in presenza di tutte le condizioni legittimanti la fruizione, potrà trovare applicazione, per il medesimo lavoratore, solo dal mese successivo rispetto al termine di fruizione dell’esonero rioccupazione e per il periodo di durata della suddetta Decontribuzione Sud.
Infine, con riferimento agli incentivi per l’assunzione di giovani previsti dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), e dalla legge di Bilancio 2021, l’Istituto rammenta che, in forza della specifica previsione di cui all’articolo 1, comma 114, della L. n. 205/2017, tali esoneri non sono cumulabili con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”. Dal combinato disposto di tale previsione con quanto previsto dall’articolo 41, comma 8, del decreto Sostegni bis, deve evincersi che anche nelle ipotesi di assunzioni di giovani con contratto di rioccupazione si possa accedere prima all’esonero in trattazione per un periodo massimo di sei mesi e, dal mese successivo al termine della fruizione del contratto di rioccupazione, si possa poi accedere per il periodo residuo all’esonero giovani.