Share:

Esclusione legittima, dalle trattative di rinnovo CCNL, di un sindacato rappresentativo del 4% del comparto

La Corte di Cassazione con sentenza n. 33801 del 12 novembre 2021 ha ritenuto legittima l’esclusione dalle trattative per il rinnovo del CCNL di un sindacato che rappresenta il 4,37% circa del comparto.

Nel caso in trattazione, la Federazione del pubblico impiego – anche detta ‘Dirpubblica’ – agiva innanzi al Tribunale di Roma nei confronti dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) per veder riconosciuto il proprio diritto a partecipare alle trattative per la stipula del contratto collettivo dei dirigenti delle Agenzie fiscali previa declaratoria di nullità dell’Accordo Quadro Nazionale. La Dirpubblica sosteneva, infatti, di avere una percentuale di rappresentatività pari al 19% rispetto a suddetti enti mentre tale percentuale scendeva al 4,37% se calcolata rispetto all’intero comparto definito dall’Accordo Quadro Nazionale (AQN) comprensivo, oltre che delle agenzie fiscali, anche gli enti pubblici non economici. I giudici di primo grado respingevano il ricorso ed avverso tale sentenza l’associazione soccombente proponeva ricorso in Appello.

I Giudici d’Appello confermavano la sentenza del Tribunale di primo grado specificando che, riguardo alla nullità dell’Accordo Quadro Nazionale sulle aree dirigenziali, il legislatore non aveva individuato nel criterio di “effettività sindacale” un limite legale per la definizione dei comparti e delle aree affidando quest’ultimo aspetto ai rapporti di forza che possono manifestarsi in quella sede. Né tantomeno si poteva ipotizzare una violazione dei principi per l’individuazione delle aree di contrattazione dirigenziale in quanto l’art. 43 D.Lgs. 165/2001 imponeva l’identificazione dei comparti sulla base di parametri di omogeneità ed affinità dei settori senza porre limiti rispetto ad un eventuale accorpamento di essi al fine della individuazione delle aree di contrattazione dirigenziale, pertanto l’Accordo Quadro Nazionale che aveva determinato un’area unificando due comparti (agenzie fiscali ed enti pubblici non economici) non poteva dirsi invalido. Riguardo all’illegittimità costituzionale, i Giudici ritenevano che l’esclusione di qualche organizzazione sindacale dalle trattative “appartiene in modo naturale e fisiologico al sistema di relazioni sindacali” e che la tutela della singola organizzazione sindacale è affidata all’ambito sindacale e si esercita attraverso la confederazione di affiliazione che ha diritto a partecipare alla stipula dell’Accordo Quadro Nazionale.

La Dirpubblica ricorreva per la cassazione della sentenza d’Appello ma, gli Ermellini confermavano la decisione di secondo grado escludendo l’ipotesi di una riammissione della sigla sindacale alle trattative. Secondo i giudici Supremi il sistema di accesso alla contrattazione collettiva nel pubblico impiego privatizzato prevede una previa determinazione dei comparti (non dirigenziali) e delle aree (dirigenziali) attraverso un negoziato tra Aran e Confederazioni partecipate, in almeno due aree o comparti, da organizzazioni sindacali munite di rappresentatività superiore al 5%  e, di conseguenza, “ammette alle trattative sul livello nazionale le organizzazioni sindacali che, in ciascuna area o comparto, così definiti, hanno una rappresentatività sempre superiore al 5%”. I Giudici evidenziavano anche che è vero che ciò comporta il rischio che una rappresentatività rilevante in un determinato settore di un’area diventi poi inconsistente, in quanto inferiore al 5%, se calcolata in relazione all’intera area di appartenenza, tuttavia è necessario stabilire un criterio che consenta di individuare con certezza e rigore le controparti ammesse alla contrattazione munite di forza negoziale non occasionale.

In sostanza, secondo la Cassazione, il nostro Ordinamento non nega l’operatività di Dirpubblica come organizzazione sindacale sebbene non ne consenta l’accesso diretto alla contrattazione collettiva per ragioni di selezione e misura della rappresentatività; non va dimenticato, infine, che la Federazione ha partecipato alla definizione degli Accordi Quadro Nazionali sulle aree contrattuali ancorché in maniera mediata attraverso l’adesione ad una delle confederazioni ammesse.