Sì al licenziamento del dipendente che fruisce di un periodo di congedo straordinario in assenza del necessario provvedimento autorizzativo dell’INPS: la relativa assenza dal lavoro non è giustificata.
Con ordinanza n. 26196 del 6 settembre 2022, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso promosso da un’azienda contro la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato la illegittimità del licenziamento disciplinare intimato ad un proprio dipendente, con condanna alla reintegrazione di quest’ultimo ed al pagamento di un’indennità risarcitoria.
Il recesso era stato intimato al lavoratore per aver usufruito di un periodo di congedo straordinario (per assistere la madre) senza avere ricevuto dalla sede INPS competente il necessario provvedimento di assenso.
La Corte territoriale aveva ritenuto tale addebito insussistente, e ciò sulla base della considerazione che il datore di lavoro, in precedenti occasioni, si era dimostrato disponibile a considerare legittima l’assenza sulla base della sola produzione della istanza presentata all’INPS e che pertanto, in assenza di dimostrazione della malafede del lavoratore, non poteva rilevare la circostanza del diniego a posteriori dell’autorizzazione da parte dell’INPS.
La datrice di lavoro si era rivolta alla Suprema corte, censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che l’assenza dal lavoro era da ritenersi ingiustificata, essendo pacifico che l’INPS aveva rigettato la richiesta di congedo straordinario.
La fattispecie, ciò posto, doveva essere ricondotta all’ambito delle violazioni integranti giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Congedo straordinario: senza l’ok dell’INPS l’assenza non è giustificata
Motivo, questo, giudicato fondato dalla Cassazione, secondo la quale la fattispecie contestata, alla luce dell’art. 33, comma 7 bis, Legge 104 – che stabilisce la decadenza del lavoratore dai diritti di cui all’art. 33 cit. qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti – doveva essere ricondotta, sotto il profilo sanzionatorio, alla disciplina dettata dal contratto collettivo per la ipotesi di assenza ingiustificata.
In senso contrario, del resto, non poteva rilevare il riferimento alla prassi tollerante adottata dalla società datrice di lavoro in precedenti occasioni: tali ultime occasioni, infatti, si differenziavano da quella in oggetto in quanto, sia pure a posteriori, la assenza dal lavoro era risultata giustificata dall’intervenuto provvedimento autorizzatorio dell’INPS e la tolleranza della società aveva riguardato il ritardo con il quale il lavoratore aveva inviato la prescritta documentazione.