Con ordinanza n. 27934/2021, la Corte di Cassazione ha affermato che in presenza di dimissioni presentate da un dirigente nulla è dovuto allo stesso a titolo di indennità sostitutiva se il datore ha esonerato il dipendente dal prestare attività lavorativa durante il preavviso, non sussistendo in capo al recedente alcun diritto, né interesse alla prosecuzione del rapporto.