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Deducibili dal reddito di lavoro dipendente i contributi versati alla previdenza complementare, nel limite di € 5.164,57 annui

La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello in commento, trae origine dalla richiesta di un contribuente con la quale si chiedeva di conoscere, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, il regime fiscale applicabile ai contributi di previdenza complementare, posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
In particolare, faceva rilevare la contraddizione fra l’art. 10, comma 1, lettera e-bis) del TUIR e l’art. 8, comma 4, del D.lgs. 252/2005. La prima, infatti, sembrerebbe ricondurre la deducibilità esclusivamente a quelli sostenuti dal singolo contribuente, mentre la seconda letteralmente fa riferimento ai “contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro”.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta de qua, dopo aver preliminarmente ricostruito l’evoluzione storica del decreto delegato 252/2005, anche con riferimento a propri precedenti documenti di prassi (Circolare 70/E del 18.12.2007) ha concluso – in linea con la formulazione letterale dell’art. 8 comma 4 e, più in generale, con la finalità del decreto 252/2005 -, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera h), del Tuir i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di euro 5.164,57, anche se versati dal datore di lavoro.
Pertanto, entro la predetta soglia, il sostituto d’imposta, trattenendo l’onere dal cedolino del dipendente:

– deduce i contributi a carico del lavoratore;

– non effettua la ritenuta su quelli a carico del datore di lavoro.

La stessa, peraltro, ad esplicitazione di quanto riportato, ha formulato anche il seguente esempio.
Laddove il datore di lavoro avesse versato in favore di un proprio dipendente euro 4.000 a titolo di contributi di previdenza complementare e analogo importo fosse versato dal lavoratore al fondo di previdenza complementare, il datore di lavoro, a fronte di un reddito di lavoro dipendente di euro 100.000, assoggetterà a tassazione ai sensi dell’articolo 51 del Tuir, euro 98.835,43.
In tale ipotesi, infatti, il versamento di euro 4.000 del datore di lavoro, nonché quello di euro 1.164,57 del lavoratore esauriscono il plafond di euro 5.164,57 e, conseguentemente, la restante contribuzione pari ad euro 2.835,43 (dato da 8.000 – 5.164,57), concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente.