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Datore di Lavoro e Rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione

La Corte di Cassazione, sentenza n. 16562 del 29 aprile 2022, statuisce la necessaria scissione delle figure del rappresentante del servizio di prevenzione e protezione e del datore di lavoro, poiché la sovrapposizione di queste due figure comporterebbe la configurazione di una struttura carente dal punto di vista dell’organizzazione delle misure atte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nel caso in oggetto, il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi condannavano il datore di lavoro, in qualità di legale rappresentante, di direttore di stabilimento, nonché di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per colpa generica e specifica dovuta alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, in riferimento alla morte di un operaio a seguito di infortunio sul lavoro.

Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte, afferma che il ruolo consultivo ed interlocutorio del RSPP deve essere funzionalmente distinto dal ruolo decisionale attribuito al datore di lavoro, giacché in caso contrario di creerebbero incroci  di posizioni e funzioni con compiti diversi, che devono cooperare tra loro. Si concentrerebbero, infatti, su un unico soggetto tutti gli oneri sia esecutivi, che decisionali in materia di valutazione e gestione del rischio. Invece, è proprio la cooperazione tra le due figure del datore di lavoro e del RSPP che determina le decisioni sul piano organizzativo, amministrativo, tecnico e produttivo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La confusione dei ruoli, come nel caso in esame, per il quale era stato accertato che il datore di lavoro possedeva funzioni organizzative e decisionali, nonché di spesa, anche con riferimento alle misure di sicurezza sul lavoro, rappresenta indice di un difetto colposo di organizzazione, che non rappresenta un’esimente per il datore di lavoro, al contrario ricade sullo stesso in termini di responsabilità.

Per i motivi esposti, la Suprema Corte respinge le doglianze del datore di lavoro, rigettando il ricorso.