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Cuneo fiscale e contributivo per il 2024

Di seguito, un interessante Approfondimento di Eufranio Massi,  Esperto di Diritto del Lavoro, sul tema “Cuneo fiscale e contributivo per il 2024“:
 

Tra le misure approntate dall’Esecutivo all’interno della prossima legge di Bilancio, spicca la proroga, a tutto il 2024, della misura sul cuneo, già sperimentata in passato (ed in particolar modo nell’ultimo semestre dell’anno in corso), che tende ad aumentare le retribuzioni dei dipendenti con tetti mensili non superiori, rispettivamente, ai 1.923 euro ed ai 2.692 euro.

Riduzione della contribuzione a carico dei dipendenti

Essa, come traspare dall’esame del testo, non ha natura strutturale essendo, al momento, limitata all’anno prossimo e non ha effetto sia sulla tredicesima mensilità (cosa che, parzialmente, è avvenuto quest’anno, per effetto del provvedimento in vigore nel primo semestre e con punti pari, rispettivamente, a 2 e 3) che sulle possibili altre mensilità aggiuntive.

Sono state confermate le riduzioni di 7 punti percentuali per chi, nel mese di riferimento, non supera i 1.923 euro, e di 6 punti per coloro che non supereranno la soglia dei 2.692 euro.

Da come si evince dal testo presentato all’esame del Parlamento, resta il riferimento all’imponibile previdenziale mensile, cosa che presenta alcune criticità che vanno esaminate ogni volta e che dipendono non soltanto dalle prestazioni di lavoro straordinario per chi è vicino alla prima o alla seconda soglia, ma anche da eventi come la malattia, o la maternità. È il caso, ad esempio, quello di un dipendente che, ordinariamente, ha una retribuzione ben sopra la soglia dei 2.692 euro (e che, quindi, non sarebbe interessato dallo sgravio contributivo) che è in malattia per un certo periodo, percependo l’indennità di malattia che non sconta contribuzione. La retribuzione si abbatte, rientrando in uno dei limiti sopra indicati e, di conseguenza, ha diritto, per il mese o i mesi interessati, all’abbattimento contributivo.

Altra questione da rimarcare riguarda le conseguenze della riduzione contributiva a carico dei lavoratori interessati: cosa succede ai fini pensionistici?

Cuneo e pensioni

Non succede nulla di negativo in quanto la diminuzione della contribuzione Ivs che riguarda l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, viene finanziata dallo Stato e non incide, quindi, sui futuri trattamenti.

Ma, come accennato, all’inizio di questa breve riflessione, al c.d. “cuneo contributivo” occorrerà aggiungere i vantaggi del taglio fiscale che sarà introdotto con il Decreto Legislativo previsto dalla legge delega già approvato dal Consiglio dei Ministri.

Per le retribuzioni comprese tra i 16.000 ed i 30.000 euro è previsto un beneficio annuo progressivo fino ad un massimo di 260 euro che, ovviamente, va sommato al trattamento precedente.

Tanto per fare un esempio, il taglio fiscale sommato a quello contributivo, riferito ad una retribuzione di 16.000 euro dovrebbe essere di 764,48 euro (753,22 al quale dal contributivo al quale si aggiungono 11, 27 euro dal fiscale), per giungere ai 1.267,88 euro per chi raggiunge una retribuzione di 30.000 euro (1.077,88 dallo sconto contributivo e 260 da quello fiscale). Per le fasce di reddito superiori a 30.000 euro le riduzioni fiscali restano ferme a 260 euro per cui, per chi si attesterà sulla soglia annua di 35.000 euro potrebbe ricevere un vantaggio complessivo pari a 1.351,71 euro frutto della somma di 1.091, 71 euro derivante dallo sgravio contributivo e dai 260 euro frutto delle deduzioni IRPEF.

Per completezza di informazione segnalo che le somme sopra riportate sono state tratte dal Focus del Sole 24 ore del 10 novembre 2023 e la tabella risulta elaborata da Luca Gordiani – De Fusco Labour and Legal.