Come anticipato nella Ns. rubrica in data 01 Dicembre 2021, l’articolo 1, commi 365 e 366, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha introdotto un contributo mensile in favore dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. Con D.M. 12 ottobre 2021, sono state emanate le disposizioni attuative, definendo i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di tale contributo mensile. In particolare, la domanda può essere presentata dal genitore che: sia residente in Italia (cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno); disponga di un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 3.000 euro (nel caso di nuclei familiari con figli minori, è necessario il possesso di un ISEE per la richiesta di prestazioni per i minorenni in corso di validità); sia disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale (non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali e si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione); faccia parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% (sono considerati a carico, i figli fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro). Secondo quanto disciplinato dalla Circolare Inps n.10 marzo 2022, n. 39, la domanda per il contributo in oggetto ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica per il tramite: del portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile sul sito dell’Istituto direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite CIE 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi; Contact Center Integrato; Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. Il genitore dovrà dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti previsti dal decreto per l’accesso alla misura sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 n. 445/2000. I requisiti autocertificati dal genitore nel modulo telematico costituiranno oggetto di verifiche, in caso di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, il beneficio sarà revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente. In caso di accoglimento della domanda, il contributo in argomento sarà liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità. Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a 300 euro mensili, nel caso di due figli e 500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di due. L’INPS provvederà al pagamento del contributo nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. In caso di risorse insufficienti, sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire, ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio. L’erogazione del contributo si interrompe in caso di decadenza per la perdita di uno dei requisiti previsti, in particolare, ciò avviene in caso di decesso del figlio; decesso del richiedente; decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento del figlio a terzi. Le cause di decadenza dovranno obbligatoriamente essere comunicate all’INPS entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento. L’interruzione dell’erogazione dell’assegno avverrà a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di uno solo dei citati requisiti o è avvenuto uno degli eventi sopra descritti. Il contributo in parola, infine, non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del D.P.R. n. 917/1986 ed è cumulabile con il Reddito di cittadinanza.