Con messaggio n. 3050, l’Inps comunica che, a decorrere dal 15 settembre 2021, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet dell’istituto, sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “RIOC”, volto alla richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con il contratto di rioccupazione. Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “RIOC”, una domanda di ammissione all’esonero.
Presentazione della domanda
Con circolare n. 115/2021 sono state fornite le prime indicazioni per la fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con il contratto di rioccupazione (cfr. l’articolo 41, commi da 5 a 9, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106).
Con il messaggio citato in apertura, l’Inps comunica che, dal 15 settembre 2021, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito dell’istituto internet www.inps.it, sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “RIOC”, volto alla richiesta del beneficio in trattazione. Attraverso il suddetto modulo di istanza, il datore di lavoro interessato fornirà le seguenti informazioni:
– indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
– codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
– importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
– indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
– misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Una volta ricevuta la richiesta, l’Inps verificherà l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie; calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata; appurerà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto ed in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero individuandone l’importo massimo dell’agevolazione.
Nel caso in cui il nominativo del datore di lavoro richiedente l’agevolazione sia presente nel c.d. elenco Deggendorf, di cui alla sezione “Trasparenza” del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), l’Istituto non autorizzerà la fruizione della misura.
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno. In particolare, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche.
Nel caso di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo sei mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile, come precisato nella citata circolare n. 115/2021.
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, verranno effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta. Sul punto, l’Inps ribadisce che l’assunzione con il contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Infine, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ai sensi dell’articolo 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c., dopo la preventiva verifica di legittimità dell’operazione effettuata da parte della Struttura territoriale competente, all’atto della compilazione del flusso e al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante dovrà indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione “2T” (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”) e valorizzare contemporaneamente l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico. Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà a indicare il lavoratore in questione nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione “2T”, senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento <MatricolaProvenienza>.