Con nota n. 873 del 31 maggio 2021, l’INL ha confermato la possibilità di utilizzare il contratto di apprendistato professionalizzante, quando il lavoratore sia già in possesso di qualifica professionale abilitante.
L’Ispettorato, rispondendo alla richiesta di parere in merito alla possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante un lavoratore con mansioni di Assistente di Studio Odontoiatrico già in possesso di abilitazione, ha affermato che nella fattispecie in oggetto la formazione di tale profilo professionale è affidata alle regioni ed alle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Il percorso formativo prevede attività didattiche relative alle nozioni teoriche ed in aggiunta un tirocinio da svolgere presso studi odontoiatrici ed altre strutture autorizzate, terminando con un esame per il rilascio della qualifica, durante il quale viene accertato il possesso delle conoscenze e delle competenze richieste per detto profilo.
Il contratto di apprendistato professionalizzante, previsto dall’art. 44 del D. Lgs. n. 81/2015, consente il conseguimento di una qualifica ai fini contrattuali attraverso un percorso lavorativo e formativo allo stesso tempo, in cui la formazione mira all’acquisizione di competenze di base e trasversali. Il contratto è rivolto a giovani con età compresa tra 18 e 29 anni che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici e privati. In questo tipo di contratto la formazione assume un ruolo centrale e viene erogata in parte in azienda ed in parte all’esterno, attraverso l’offerta formativa pubblica volta all’acquisizione di competenze di base e trasversali
Ciò premesso, l’Ispettorato riprendendo un orientamento del Ministero del Lavoro, secondo il quale il ricorso a questa tipologia contrattuale non si può escludere se il piano formativo prevede percorsi inerenti allo sviluppo di competenze differenti rispetto a quelle acquisite con l’abilitazione, afferma che non vi sono cause ostative all’utilizzo della tipologia contrattuale dell’apprendistato professionalizzante, salvo diversa diposizione della contrattazione collettiva, nel caso in cui il lavoratore sia già in possesso di titolo abilitante. Pur tuttavia, tenendo conto delle competenze già acquisite sulla base del titolo di studio posseduto dal lavoratore, il datore di lavoro interessato potrà valutare un percorso formativo ridotto o rimodulato, che tenga conto del percorso formativo già seguito dal lavoratore al momento dell’assunzione.