L’INPS, con la circolare n. 40 del 05 aprile 2023, fornisce le istruzioni per l’applicazione della riduzione contributiva prevista nei confronti dei datori di lavoro che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2021. Sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2021 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.Lgs n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Il beneficio contributivo del 35% si calcola per ogni lavoratore coinvolto dal Contratto di solidarietà difensivo che ha avuto una riduzione dell’orario superiore al 20%, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile. L’Istituto, tenuto alla quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta dalle imprese ammesse allo sgravio, può svolgere compiutamente i relativi controlli solo con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens, recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni di CIGS conguagliate, riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà. Il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dalle aziende autorizzate deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
La Circolare in commento, dunque, fornisce indicazioni e istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva di cui al D.L. n. 510/1996 alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2022: le aziende devono la riduzione contributiva all’INPS che, accertata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio, assegna il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.
Le aziende che hanno diritto al beneficio ma che hanno sospeso o cessato l’attività, dovranno utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive (VIG) per la fruizione del beneficio spettante.
L’istituto conferma che non sono soggetti a riduzione contributiva:
– il contributo previsto dall’art. 25, c. 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1° giugno 1991, n. 166;
– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 1, c. 8 e 14, del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182;
– il contributo, ove dovuto, al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo”;
– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice civile” previsto all’art. 1, c. 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Si ricorda, inoltre, che per fruire dell’agevolazione contributiva, il datore di lavoro deve essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 1, c. 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e il rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Il beneficio in questione, in linea generale, è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento, tuttavia, è cumulabile con l’esonero contributivo “decontribuzione Sud”.