Con messaggio n. 2147 del 22 maggio 2022, l’INPS illustra la nuova funzionalità introdotta per la richiesta dell’assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto.
Come evidenziato dall’ente di previdenza, all’interno del percorso di digitalizzazione dei servizi, realizzato con l’uso di fondi del PNRR, è stata istituita una piattaforma unificata nell’ambito del progetto “HUB delle prestazioni non pensionistiche” per l’acquisizione delle domande relative a prestazioni non pensionistiche, allo scopo di semplificare le modalità di presentazione della domanda e renderne più rapida la definizione da parte delle sedi competenti.
Orbene, alla luce di queste premesse, con il messaggio in oggetto, l’Istituto ha reso noto che dal 23 maggio 2022 è presente all’interno della suindicata piattaforma la funzione per la presentazione dell’assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto INPS.
Tale prestazione, da richiedere entro un anno dalla data del matrimonio civile o concordatario, nonché dell’ unione civile, è riconosciuta ai lavoratori disoccupati che nei 90 giorni precedenti il matrimonio/unione civile hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative ed ai lavoratori che, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano in servizio, con esclusione degli impiegati e dei lavoratori esclusi dalle norme sugli Assegni per il nucleo familiare, con il versamento dello specifico contributo.
L’assegno, spettante nella misura sette giorni di retribuzione o otto giorni se si tratta di lavoratori marittimi, potrà essere richiesto attraverso il servizio on line, accessibile con SPID, CNS, o carta di identità elettronica, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” – “Servizi” -“Assegno congedo matrimoniale”, nonché attraverso il contact center ed i servizi telematici offerti dai Patronati.
All’interno del portale istituzionale sarà quindi possibile compilare la domanda, composta di diverse sezioni:
- sezione anagrafica e residenza, precompilata con i dati in possesso dell’ente;
- sezione dichiarazioni, per la comunicazione dell’esistenza di tutte le condizioni per l’accesso alla prestazione;
- sezione informazioni per l’accredito del pagamento, per l’indicazione di una delle modalità di pagamento a scelta tra accredito su IBAN nazionali ed esteri su circuito SEPA e bonifico domiciliato presso ufficio postale;
- sezione riepilogo domanda, in cui sarà possibile verificare ed eventualmente correggere i dati inseriti nelle precedenti sezioni.
Restano in ogni caso validamente presentate le domande inoltrate precedentemente all’avvio della nuova procedura telematica, che saranno quindi definite dalle sedi competenti utilizzando le consuete modalità.