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Compenso degli amministratori di Srl in difetto: sanabile in sede di approvazione del Bilancio di Esercizio

La Corte di Cassazione – sentenza n°24562 del 9 agosto 2022 – ha confermato, in tema di deducibilità del compenso per l’Ufficio dell’Amministratore, che in difetto di specifica e preventiva delibera, l’omissione può essere sanata in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio, laddove sia richiamata espressamente l’approvazione della specifica “voce”.

Nel caso de quo, la CTR della Campania aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da una srl in ragione di plurime riprese, concernenti operazioni fittizie, operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, costi ritenuti indeducibili tra i quali quelli concernenti il compenso dell’amministratore in difetto di preventiva delibera sull’ammontare degli emolumenti.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, la società contribuente resisteva con controricorso, proponendo ricorso incidentale al quale conseguiva controricorso da parte dell’A.d.E..

In particolare, la società contribuente aveva obiettato, con particolare motivo di ricorso, il giudicato della CTR per avere “erroneamente” escluso la deducibilità del compenso dell’amministratore della società contribuente, in presenza di delibera di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea totalitaria della società che aveva specificamente statuito sul compenso dell’amministratore.

Orbene, la Suprema Corte ha rigettato lo specifico motivo di ricorso evidenziando che la giurisprudenza della Corte ha sempre ritenuto che, qualora il compenso dell’amministratore non sia stabilito nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare per la sua determinazione, delibera che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio (Cfr. Cass. S.U. n°21933/2008 – Cass. n°28668/2018), attesa:

(a) la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall’essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall’assemblea (articolo 2630 c.c., comma 2, abrogato del Decreto Legislativo n. 61 del 2002, articolo 1);

(b) la distinta previsione delle delibere di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (articolo 2364 c.c., nn. 1 e 3);

(c) la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio;

(d) il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società.

Conseguentemente, hanno continuato gli Ermellini, l’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall’articolo 2389 c.c., salvo che un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.

Nel caso di specie, la CTR – diversamente da quanto sostenuto dalla società contribuente – aveva accertato che la delibera assembleare di approvazione del bilancio non aveva specificamente discusso del compenso dell’amministratore, ma aveva semplicemente approvato un bilancio che conteneva anche la relativa voce.