La Corte di Cassazione, sentenza n. 1099 del 14 gennaio 2022 statuisce che il patto di prova deve contenere l’indicazione specifica delle mansioni affidate al lavoratore, non apparendo sufficiente il mero richiamo alla contrattazione collettiva, se la stessa non risulti idonea a determinare specificamente le mansioni affidate al lavoratore, che rappresenteranno oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro.
Nel caso in esame, una lavoratrice adiva il Tribunale per chiedere l’accertamento della nullità del patto di prova apposto al contratto a tempo determinato, nonché, la conseguente nullità del recesso intimatole dal datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova. Sia in primo che in secondo grado, il ricorso veniva accolto, in quanto, a parere dei Giudici di merito, il rinvio nel contratto individuale di lavoro al livello di inquadramento contrattuale non conferiva specificità alle mansioni da svolgere.
Il datore di lavoro ricorreva quindi in Cassazione. La Suprema Corte, rigettando il ricorso del datore di lavoro, afferma che il patto di prova rappresenta una clausola necessaria alla tutela dell’interesse comune delle parti, in quanto volto ad attuare un esperimento con il quale sia il datore di lavoro, che il lavoratore, possono valutare concretamente la reale reciproca convenienza del contratto, verificando le capacità del lavoratore da un lato e l’entità della prestazione richiesta, nonché delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dall’altra.
Orbene, stante la sua particolare funzione è necessario che la clausola del patto di prova preveda con sufficiente specificità le mansioni affidate al lavoratore, giacché, la valutazione deve avvenire sulla base delle attività assegnate al lavoratore e svolte durante il periodo di prova.
In base alla ormai consolidata giurisprudenza la specificazione può avvenire all’interno del contratto individuale di lavoro anche attraverso rinvio per relationem alle declaratorie del CCNL, ma deve trattarsi comunque di un richiamo sufficientemente specifico e dettagliato rispetto alle attività affidate, non risultando sufficiente il mero richiamo ad una categoria di un determinato livello di inquadramento, il quale può prevedere una pluralità di mansioni.