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Cassa integrazione per temperature elevate

L’INPS, con il messaggio n. 2999 del 28 luglio 2022, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale, rende note le principali istruzioni operative per la corretta gestione delle richieste di CIGO con causale “eventi meteo”, per le quali l’evento meteo sfavorevole è costituito dalle temperature elevate, e riepiloga anche la procedura da seguire per presentare la domanda e la documentazione da allegare.

L’ente di previdenza già con la Circolare n.139 del 1° agosto 2016 e con il Messaggio n.1856/2017 aveva previsto la possibilità che “le temperature eccezionalmente elevate – superiori a 35°C -, che impediscono lo svolgimento di lavorazioni che comportano il forte calore, possano costituire evento che può dare titolo alla CIGO”.

Detta opportunità è stata ribadita con comunicato stampa congiunto con l’INAIL del 26 luglio 2022 e con il messaggio in commento col quale è precisato che sono considerate alte temperature quelle superiori ai 35°C, anche solo percepite, qualora la stessa sia superiore a quella reale.

Anche temperature inferiori a 35° centigradi possono, dunque, determinare l’accoglimento della domanda di cassa integrazione ordinaria qualora si prenda in considerazione la valutazione non solo della temperatura rilevata dai bollettini meteo, ma anche quella c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.

Tale evenienza potrebbe verificarsi ad esempio nei casi in cui l’elevato tasso di umidità concorra significativamente a determinare una percezione della temperatura superiore a quella reale.

Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Le elevate temperature incidono specialmente nel caso di determinate lavorazioni quali stesura del manto stradale, rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione e/o l’utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al forte calore, lavorazioni svolte al chiuso in situazioni in cui non si possa beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.

Una ulteriore precisazione riguarda il fatto che, indipendentemente dalla temperatura rilevata, l’INPS riconosce la domanda di CIGO in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda disponga la sospensione delle lavorazioni perché sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.

Nella richiesta di CIGO e nella relazione tecnica allegata è necessario indicare solo le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime senza la necessità di produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura o bollettini meteo.

L’Istituto provvede infatti autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto.