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Caro carburanti e Welfare aziendale

Il bonus introdotto dal Dl 5/2023, che riguarda solo i dipendenti del settore privato escludendo i percettori di redditi assimilati e, in generale, le amministrazioni pubbliche,  èrisultato poco conveniente in quanto l’agevolazione, fino a 200,00 euro, è stata fortemente ridimensionata quando, in fase di conversione del decreto in legge, è stato deciso che sull’importo del bonus, esente da tasse, il datore di lavoro deve versare i contributi, a differenza di quanto previsto in passato.

Valide alternative, in quanto Esenti da tasse e contributi, sono invece altre due opportunità: per il periodo di imposta 2023, l’articolo 40 del Dl 48/2023 permette alle aziende di concedere beni e servizi – compresi i buoni benzina – nonché di rimborsare i consumi delle utenze domestiche di gas, energia elettrica e acqua, fino al valore complessivo di 3mila euro, in esenzione fiscale e contributiva, in favore dei dipendenti e collaboratori (in generale, soggetti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), con figli a carico (o meglio, che hanno figli nelle condizioni di esserlo); la medesima platea di contribuenti, ma senza figli a carico, invece, continua a fruire della soglia di esenzione ordinaria di 258,23 euro, peraltro applicabile alle sole erogazioni in natura, in questo caso con l’esclusione dei rimborsi delle utenze domestiche. In pratica i datori di lavoro potrebbero erogare fino a 3.000,00 o 258,23 euro di buoni carburante al lavoratore. Inoltre le due agevolazioni (i 200,00 euro da una parte e i 3.000,00/258,23 euro dall’altra) sono cumulabili tra loro e presentano molte affinità.

In entrambi i casi, il costo connesso all’acquisto dei buoni è integralmente deducibile dal reddito d’impresa (articolo 95 del Tuir). Inoltre, i titoli consegnati danno il diritto a ricevere rifornimenti di carburante per l’autotrazione, come benzina, gasolio, Gpl e metano, nonché per la ricarica di veicoli elettrici, come chiarito dalle Entrate a proposito del bonus carburante (circolare delle Entrate 27/2022). Si ritiene che lo stesso valga anche per la soglia di esenzione di 3mila o 258,23 euro.

L’eventuale superamento delle soglie fissate da ciascuna delle due discipline (200,00 euro e 3.000,00/258,23 euro) comporta l’integrale tassazione delle erogazioni. In sostanza, si annulla il beneficio, sicché è consigliabile conteggiare e monitorare in maniera distinta i valori cumulati di tali soglie. Peraltro, alla formazione del plafond di 258,23/3.000,00euro concorrono anche tutti gli altri beni e servizi, nonchè i rimborsi delle utenze per coloro che hanno figli a carico.

Ambedue gli incentivi possono essere offerti anche ad personam, volontariamente e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, salvo che non ne sia prevista l’erogazione in sostituzione dei premi di risultato agevolati. Eventualità certamente possibile, nel rispetto della relativa disciplina, che infatti, tra l’altro, richiede la sottoscrizione di contratti aziendali o territoriali.

A tal proposito, le Entrate hanno chiarito che se il valore erogato del bonus carburante è superiore a 200,00 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato per l’intero a tassazione ordinaria anche nel caso della conversione del premio in benefit (circolare 35/2022).

Ciò naturalmente se non c’è capienza nella soglia generale di esenzione di 258,23/3.000,00 euro.

Si osserva, tuttavia, che nei casi in cui il premio può essere convertito, in tutto o in parte, con beni e servizi di welfare aziendale, incluso il bonus carburante, il dipendente potrà decidere di destinare il premio – in parte in sostituzione di beni, servizi e buoni carburante entro le predette soglie di esenzione – e per il resto optare per l’erogazione del premio in denaro, soggetto alla imposizione sostitutiva ridotta al 5% per il 2023.