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Cantieri edili, senza tesserino di riconoscimento sanzioni fino a 500 euro

Le modifiche apportate dalla legge 203/2024 in materia di lavoro semplificano ma non incidono sulle sanzioni in materia di tesserini di riconoscimento previsti per i lavoratori del settore edile che svolgono attività in regime di appalto o subappalto.

Il Collegato lavoro, infatti, ha modificato l’articolo 304, comma 1, lettera b), del Dlgs 81/2008, abrogando i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del Dl 223/2006, che prevedevano, nell’ambito dei cantieri edili, l’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento, nonchè l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla. L’abrogazione trova giustificazione nel fatto che tali obblighi sono già previsti da altri articoli del Dlgs 81/2008.

Il Testo unico sulla sicurezza, infatti, dispone l’obbligo sia per i datori di lavoro di fornire al personale occupato l’apposita tessera di riconoscimento (articolo 26, comma 8) sia per i lavoratori di esporla (articolo 20, comma 3). Saranno quindi tali norme ora a trovare applicazione in relazione alle attività in regime di appalto o subappalto nei cantieri temporanei e mobili. Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del lavoro, che si è espresso con la nota 656/2025 del 23 gennaio, esaminando nel dettaglio l’apparato sanzionatorio per il mancato rispetto delle predette disposizioni.

Il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri dipendenti il tesserino di riconoscimento è punito dall’articolo 55, comma 5, lettera i) del medesimo Dlgs 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore. Il lavoratore che, pur avendo il tesserino, non lo espone è sanzionato dall’articolo 59, comma 1, lettera b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.

Anche i collaboratori dell’impresa familiare (articolo 230-bis del Codice civile) e i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi in base all’articolo 2222 del Codice civile devono munirsi, per conto proprio, del tesserino di riconoscimento qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto, sulla base di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera c. In caso di violazione, gli stessi incorrono nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 60, comma 1, lettera b) da 50 a 300 euro per ciascun soggetto. Diversamente, qualora siano in possesso del tesserino ma non lo espongano, come stabilito dall’articolo 20 comma 3, sono puniti, sulla base dell’articolo 60, comma 2, con una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore