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Cambio appalto e clausola sociale

Con ordinanza n. 22212/2022, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di cambio di appalto la clausola sociale, prevista dal CCNL, che impone al datore di lavoro subentrante di assumere tutto il personale presente nell’appalto, trova un limite nel fatto che l’imprenditore ha il diritto ex art. 1218 c.c. di verificare l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste. Nel caso di specie quest’ultimo era stato condannato per spaccio di stupefacenti (fatto di particolare gravità): tale fatto consente al datore di lavoro di non adempiere all’obbligo di assumere.