La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7225/2023 del 13 marzo 2023, ha confermato la legittimità del licenziamento senza preavviso della lavoratrice che aveva sporto querela nei confronti del Comandante della Polizia Municipale e aveva accusato un altro agente di molestie, ledendo così l’onore altrui e gettando discredito su tutto il Corpo di Polizia.
Nel caso in trattazione una dipendente della Polizia Municipale subiva un procedimento disciplinare, conclusosi con sospensione dal lavoro per sei giorni, per aver diffamato il Comandante del Corpo accusandolo di comportamento irrispettoso e denigrato pesantemente un altro collega, screditando così l’intero Corpo di Polizia. La lavoratrice decideva in seguito di sporgere denuncia nei confronti sia del Comandante che di altri colleghi; il procedimento penale avviato terminava con l’archiviazione. A seguito di detta denuncia il Comune datore di lavoro apriva un nuovo procedimento disciplinare a seguito del quale veniva comminato il licenziamento senza preavviso ai sensi dell’articolo 55 quater lettera e) del Testo Unico del Pubblico Impiego (Dlgs 65/2001).
Il Tribunale ordinario accoglieva l’impugnativa decretando l’illegittimità del licenziamento ritenendo insussistenti i fatti posti a suo fondamento. In sede di reclamo ai sensi dell’art. 1, c. 58 L.92/2012 la Corte d’Appello confermava la legittimità del licenziamento ritenendo che il comportamento della lavoratrice fosse sufficiente ad integrare una giusta causa di licenziamento.
La Suprema Corte, adita dalla lavoratrice, ritenendo sussistenti gli elementi di fatto della fattispecie di cui all’articolo 55 quater lettera e) del decreto legislativo 65/2001, cioè reiterate condotte gravi lesive della dignità personale altrui, atteso che la calunnia nei confronti del comandante e dei colleghi era stata accertata in sede penale, riteneva legittimo il licenziamento senza preavviso. Secondo la Cassazione, infatti, non assumeva rilievo la circostanza che la querela – rivelatasi poi calunniosa – fosse stata fatta al di fuori dell’ambiente di lavoro, mentre risultavano invece significative le conseguenze impattanti che l’atto illecito aveva avuto nell’ambiente lavorativo.