Con il DL 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), all’articolo 1-quater, comma 3, è stato introdotto un nuovo beneficio volto a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
Facendo seguito alla circolare n. 83 del 19 luglio us, con la quale l’Inps ha fornito istruzioni di dettaglio per la presentazione delle domande ai fini dell’erogazione del beneficio, l’istituto ha precisato che, per i cittadini richiedenti, residenti in Italia, in possesso di un ISEE in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro, la procedura è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e la domanda per accedere al beneficio deve essere presentata esclusivamente in via telematica.