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Bonus mamme, rischio rettifica in caso di stabilizzazione

Il “bonus mamme” è stato disciplinato dall’Inps con la circolare 27/2024. Nel documento l’istituto ha affrontato e risolto alcune problematiche che la norma non aveva definito, specificando, per esempio, che il diritto a ricevere il bonus si concretizza, per la lavoratrice, nel mese in cui nasce il secondo (o il terzo) figlio e, cosa ancor più importante, non viene meno in caso di premorienza di uno dei figli. Tale orientamento è stato confermato anche nell’ipotesi in cui uno dei figli esca dal nucleo familiare o non conviva, oppure sia affidato esclusivamente al padre.Vi sono, tuttavia, alcuni altri aspetti con cui gli operatori si stanno confrontando e che andrebbero chiariti.

Sappiamo che, per espressa previsione normativa, lo sgravio contributivo può essere concesso solo per i rapporti a tempo indeterminato. Un particolare caso che desta perplessità, attiene all’attribuzione della facilitazione a fronte di trasformazione di contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato. La circolare 27/2024 afferma che, «qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato».

Letteralmente sembrerebbe che l’istituto abbia voluto riconoscere lo sgravio per tutto il mese e non dal giorno in cui è avvenuta la trasformazione. Invero, vi è un aspetto tecnico da considerare che attiene all’indicazione, nel flusso uniemens, delle trasformazioni. In tal caso, infatti, il rapporto viene diviso in due parti: una contiene le informazioni riguardanti l’ultima tranche del contratto a termine; l’altra, le informazioni del rapporto trasformato. Senza un correttivo specifico, se si applicasse l’esonero per le mamme ai giorni in cui il contratto è ancora a termine, il sistema potrebbe bloccarlo ed emettere una rettifica. Sarebbe utile sapere se la decorrenza dello sgravio coincide con il giorno della trasformazione o riguarda l’intero mese.

Un altro aspetto critico attiene la restituzione del cuneo contributivo (6%-7%) nel mese di febbraio, in quanto l’efficacia dei codici (M054 e M055) per l’indicazione in uniemens, così come sembra evincersi dalla circolare, appare limitata a gennaio. Se non si estende la loro validità, chi inserirà per la prima volta il bonus mamme a marzo potrebbe avere una difficoltà in più. Infatti potrà restituire la decontribuzione di gennaio con i codici creati allo scopo, ma resta da capire se potrà fare la stessa cosa per il mese di febbraio.

Infine, una notazione riguardante le operazioni di conguaglio. L’Inps afferma che l’esonero decorre dal mese di gennaio. Chi lo riconosce a partire dal corrente mese, deve recuperare l’arretrato di gennaio, ma la circolare sembra indicare marzo come primo mese in cui sono ammesse le operazioni di conguaglio. Ciò si desume dal passaggio in cui si sostiene che gli importi da recuperare per gennaio e febbraio possono essere valorizzati in appositi campi del flussi informatici dei tre mesi successivi alla pubblicazione della circolare 27, che l’Inps individua in marzo, aprile e maggio, nonostante la circolare si stata diffusa a gennaio.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore