L’INPS, con il messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022, in merito all’erogazione dell’indennità una tantum di 200 ai lavoratori dipendenti (ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022), precisa quale sia “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022“, così come indicato nella disposizione di legge.
In particolare, la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppur di competenza del mese di giugno 2022.
Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.
L’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).