Due importanti novità interesseranno l’autotrasporto a partire dal prossimo 31 dicembre 2024. Nell’ambito dei trasporti internazionali, per i veicoli di nuova immatricolazione e per quelli equipaggiati con tachigrafo analogico o con tachigrafo digitale di prima generazione, scatterà l’obbligo di installazione del tachigrafo digitale intelligente di seconda generazione. Inoltre, sempre dal 31 dicembre 2024, in ambito nazionale i tempi di esibizione e conservazione delle registrazioni tachigrafiche in possesso del conducente, passeranno da 28 a 56 giorni
Nell’ambito delle nuove regole europee per l’autotrasporto introdotte dal cd. “Pacchetto Mobilità”[1], il Reg. (UE) n. 2020/1054, in vigore dal 20 agosto 2020, oltre a introdurre numerose e significative modifiche al Reg. (CE) n. 561/2006 in materia di tempi di guida, pause e riposi, è intervenuto sulla disciplina del Reg. (UE) n. 165/2014 in materia di cronotachigrafo.
Una delle principali finalità dell’intervento emendativo europeo del 2020, in particolare delle modifiche introdotte dal Pacchetto Mobilità ai Regolamenti n. 561/2006 e n. 165/2014, consiste nel perseguimento degli obiettivi di cui al Considerando 36 del Reg. (UE) 2020/1054, “vale a dire migliorare la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro dei conducenti tramite l’armonizzazione delle norme sui periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo nel trasporto su strada e l’armonizzazione delle norme sull’uso e il controllo dei tachigrafi”: obiettivi la cui realizzazione postula una maggiore sensibilizzazione e responsabilizzazione delle imprese di trasporto nell’organizzazione del lavoro degli autisti, ma anche una maggiore qualità delle verifiche degli organi di controllo, a loro volta assistiti da norme e dispositivi di controllo sempre più efficaci.
In tale contesto regolatorio, si pongono appunto le imminenti novità, che dal 31 dicembre 2024 riguarderanno appunto gli strumenti di controllo tachigrafico utilizzati nelle verifiche dell’autotrasporto su strada di merci e viaggiatori.
Le tappe del tachigrafo digitale intelligente
Dal prossimo 31 dicembre 2024 tutti i veicoli di trasporto merci/persone soggetti all’obbligo di installazione e utilizzo del cronotachigrafo, se impegnati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio dovranno obbligatoriamente installare il tachigrafo digitale intelligente di seconda generazione.
Dalla fine del 2024, infatti, l’obbligo del tachigrafo digitale intelligente di seconda generazione sarà esteso anche ai veicoli già provvisti di tachigrafo analogico o digitale di prima generazione, per i quali è dunque previsto l’obbligo di retrofit, ossia di sostituzione del vecchio tachigrafo (analogico o digitale di prima generazione) con il nuovo tachigrafo digitale intelligente di seconda generazione.
Nel ripercorrere l’evoluzione normativa che ha portato all’introduzione di nuove regole tecniche da applicarsi nei confronti dei dispositivi di controllo tachigrafici, deve innanzitutto sottolinearsi come i Regolamenti CE n. 561/2006 e UE n. 165/2014, e il cd. Pacchetto mobilità UE 2020, abbiano accompagnato l’evoluzione tecnologica conosciuta dai dispositivi di controllo tachigrafico nel corso del tempo.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
• Regolamento (CE) n. 561/2006;
• Regolamento (UE) n. 165/2014;
• Regolamento (UE) n. 2020/1054;
• Regolamento (UE) n. 2020/1056;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1228;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/980.
L’obbligo di installare il tachigrafo digitale intelligente, per i veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 15 giugno 2019, è stato introdotto dal regolamento (UE) n. 165/2014[2]. I tachigrafi digitali di nuova generazione sono definiti intelligenti perché dotati di collegamento al sistema globale di navigazione satellitare (Global Navigation Satellite System, GNSS). In tale mutato contesto tecnologico, le specifiche tecniche per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti, sono state definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione UE.
Nell’ambito del successivo Pacchetto mobilità UE 2020, il regolamento (UE) 2020/1054 ha apportato modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 561/2006 e al regolamento (UE) n. 165/2014, in vigore dal 20 agosto 2020; mentre il regolamento (UE) 2020/1056 ha introdotto nuove norme relative alle informazioni elettroniche sul trasporto merci e passeggeri, in vigore dal 21 agosto 2024.
In particolare, la nuova formulazione dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 165/2014[3], derivante dalle modifiche apportate dal Reg. (UE) n. 2020/1054, ha previsto:
1.l’obbligo di dotazione del tachigrafo intelligente di seconda generazione (cd. Gen2v2 o Smart2), per i veicoli (operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di immatricolazione) muniti di tachigrafo analogico e digitale di vecchia generazione (cd. Gen2v1 o Smart1) “entro tre anni dalla fine dell’anno di entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all’articolo 11, secondo comma” (paragrafo 4);
2.l’obbligo di dotazione dei nuovi tachigrafi intelligenti, anche per i veicoli (operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di immatricolazione) muniti di tachigrafo intelligente cd. di prima generazione “entro quattro anni dall’entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all’articolo 11, secondo comma” (paragrafo 4 bis).
A seguito delle modifiche apportate dal Pacchetto mobilità UE, in particolare dal regolamento (UE) 2020/1054, sono stati introdotti nuovi requisiti per il tachigrafo intelligente, che hanno richiesto la modifica delle relative specifiche tecniche. Infatti, gli artt. 8, paragrafo 1 e 11 del regolamento (UE) n. 165/2014, hanno previsto che, a decorrere dal 21 agosto 2023 i veicoli immatricolati per la prima volta in uno Stato membro devono essere dotati della nuova versione del tachigrafo intelligente. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 della Commissione UE, ha conseguentemente modificato il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, al fine di introdurre una seconda versione del tachigrafo intelligente, che prevedesse l’uso obbligatorio del servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione (Open Service Navigation Message Authentication, «OSNMA») di Galileo da parte dei tachigrafi intelligenti, per consentire l’autenticazione delle posizioni registrate dal tachigrafo mediante l’uso del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) di Galileo.
Preso atto dei problemi tecnici di aggiornamento tecnologico nel frattempo riscontrati[4], la Commissione UE ha dovuto adottare il successivo regolamento di esecuzione (UE) 2023/980 per prevedere un periodo di cd. prova pubblica, creando al contempo un periodo di transizione per i tachigrafi intelligenti di seconda versione per quanto riguarda l’uso dell’OSNMA. In questo periodo – che va dal 21 agosto 2023 al 31 dicembre 2023 – è stato comunque possibile omologare e installare i tachigrafi digitali di nuova generazione, ma in modalità ridotta, come tachigrafi di transizione, i quali hanno garantito tutte le funzionalità di cui al capo II del regolamento (UE) n. 165/2014, con la possibilità – a regime – di aggiornarli all’uso completo delle capacità dell’OSNMA. A causa delle problematiche tecniche intervenute, infatti, la data di applicazione di cui all’art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 avrebbe impedito alle autorità di rilasciare l’omologazione per le apparecchiature a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 in conformità alle modifiche stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 prima del 21 agosto 2023. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/980 ha pertanto modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228, per consentire il rilascio, dal 21 agosto 2023, delle omologazioni della nuova versione del tachigrafo intelligente – a norma dei menzionati artt. 8, paragrafo 1 e 11 del regolamento (UE) n. 165/2014 – per i veicoli immatricolati per la prima volta in uno Stato membro.
PRINCIPALI RIFERIMENTI DI PRASSI
• Ministero dell’Interno, Circolare prot. n. 25398 del 09/08/2023;
• Ministero dell’Interno, Circolare prot. n. 33196 del 29/09/2023;
• Ministero dell’Interno, Circolare prot. n. 33901 del 06/10/2023;
• Ministero dell’Interno Circolare prot. n. 42171 del 27/12/2023;
• Ministero dell’Interno, Circolare prot. n. 2961 del 30/01/2024;
• Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Circolare prot. n. 67867 del 08/03/2024
In questo contesto di transizione, diverse sono state le circolari e note di chiarimenti, adottate principalmente dal Ministero dell’Interno, che hanno accompagnato gli operatori del settore, fornendo loro le necessarie istruzioni.
Così, la prima Circolare prot. n. 25398 del 09/08/2023 – nel ricordare preliminarmente come l’obbligo di installazione del tachigrafo intelligente di seconda generazione versione 2, sui veicoli di nuova immatricolazione sia in vigore a partire dal 21 agosto 2023 – ha fatto presente tuttavia, in considerazione delle problematiche comuni a diversi Stati membri, riscontrate nel reperimento dei nuovi dispositivi, che la DG MOVE[5] della Commissione UE, ha previsto inizialmente “un temporaneo regime di tolleranza”, fino al 30 settembre 2023, con “riserva di ulteriori comunicazioni in merito” che dovessero pervenire dalla Commissione UE. Come precisato dalla nota ministeriale in commento, la nuova versione del tachigrafo digitale di seconda generazione – versione 2, “che sostituisce quella già in uso dal 15 giugno 2019, possiede una serie di nuove funzionalità che faciliteranno le attività di registrazione dei conducenti ed i controlli degli organi di polizia stradale, oltre a nuovi meccanismi per impedire le manomissioni”.
La successiva Circolare del Ministero dell’Interno, prot. n. 33196 del 29/09/2023, facendo seguito a quella di agosto, ha rappresentato che la DG MOVIE della Commissione UE, preso atto del persistere delle menzionate problematiche tecniche, ha dato “indicazione di estendere temporalmente il regime di tolleranza fino all’8 ottobre prossimo”; termine ulteriormente esteso al 31 dicembre 2023, come da successiva Circolare del Ministero dell’Interno, prot. n. 33901 del 06/10/2023.
Infine, con la Circolare del Ministero dell’Interno, prot. n. 42171 del 27/12/2023, il Dicastero stesso ha precisato “che i veicoli immatricolati a partire dal 21 agosto 2023 che hanno installato il tachigrafo intelligente versione 1, possono circolare fino al 18 agosto 2025, data oltre la quale vige per tutti l’obbligo di installazione del tachigrafo intelligente – versione 2”. Similmente la successiva Circolare del Ministero dell’Interno, prot. n. 2961 del 30/01/2024 ha ribadito “i veicoli che, nell’arco temporale in cui era vigente il regime transitorio di deroga, hanno installato i tachigrafi intelligenti versione 1, devono sostituirli con quelli versione 2 entro la data del 18 agosto 2025”.
Da ultimo, la Circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), prot. n. 67867 del 08/03/2024[6] – nel richiamare la Circolare prot. n. 61420 del 05/03/2024, con cui è stata trasmessa la Nota della Commissione UE, DG MOVIE “Ares (2024) 1655409” – ha ribadito l’obbligo, previsto dal Reg. (UE) 2020/1054, “di installazione del tachigrafo intelligente di seconda generazione per i veicoli che operino o abbiano intenzione di operare in uno Stato membro diverso da quello di registrazione. Il suddetto obbligo risulta perentoriamente previsto, per i veicoli attualmente equipaggiati con tachigrafi analogici o digitali non intelligenti, a far data dal 31/12/2024, ovvero, per i mezzi dotati di tachigrafo intelligente di prima generazione, dal 18/08/2025”.
Per completezza di informazioni e di chiarezza espositiva si riassumono, nel prospetto, le tempistiche di installazione dei nuovi dispositivi sugli autoveicoli, già immatricolati e non, previste dalla normativa europea:
TEMPI DI INSTALLAZIONE DEL TACHIGRAFO DIGITALE INTELLIGENTE DI SECONDA GENERAZIONE – VERSIONE 2
• 31 dicembre 2024: obbligo esteso a tutti i veicoli con massa massima ammissibile superiore alle 3,5 t, provvisti di tachigrafo analogico o digitale di prima generazione;
• 31 dicembre 2024: obbligo esteso a tutti i veicoli con massa massima ammissibile superiore alle 3,5 t, di nuova immatricolazione;
• 18 agosto 2025: obbligo esteso a tutti i veicoli con massa massima ammissibile superiore alle 3,5 t, provvisti di tachigrafo digitale cd. di transizione (immatricolati dal 21/08/2023 al 31/12/2023) ovvero di tachigrafo digitale intelligente di prima generazione;
• 1° luglio 2026: obbligo esteso a tutti i veicoli con massa superiore a 2,5 t.
L’obbligo di retrofit è riferito, come sopra specificato, ai soli veicoli impegnati in operazioni di trasporto internazionale (o transfrontaliero) o di cabotaggio. Attualmente, infatti, per i veicoli che effettuino solo trasporto nazionale, non è previsto obbligo di sostituzione del tachigrafo analogico o digitale di prima generazione con quello digitale di seconda generazione.
I nuovi tempi di esibizione delle registrazioni tachigrafiche e del Registro di servizio
Come si è sopra accennato, a partire dal prossimo 31 dicembre 2024, nell’ambito dei controlli su strada, raddoppieranno, da 28 a 56 giorni, i giorni da esibire ai funzionari addetti ai controlli su strada, dei fogli di registrazione, dei tabulati e delle registrazioni manuali, per i tachigrafi analogici e digitali, nonché delle indicazioni contenute nel Registro di servizio.
I NUOVI TEMPI DI ESIBIZIONE DELLE REGISTRAZIONI TACHIGRAFICHE E DEL REGISTRO DI SERVIZIO
Dal 31 dicembre 2024
Il raddoppio dei giorni di registrazioni tachigrafiche e di indicazioni sul Registro di servizio da esibire ai funzionari addetti ai controlli
FOGLI DI REGISTRAZIONE / REGISTRAZIONI TACHIGRAFICHE / TABULATI
Reg. (UE) n. 165/2014
Articolo 36 [come modificato dall’art. 2, punto 12), del Reg. (UE) 2020/1054]
Registrazioni che devono essere in possesso del conducente
1. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo analogico, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
i) i fogli di registrazione del giorno in corso e dei 56 giorni precedenti;
ii) la carta del conducente, se la possiede;
e iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti.
2. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
i) la sua carta di conducente;
ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti;
iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico.
…
REGISTRO DI SERVIZIO
Reg. (CE) n. 561/2006
Articolo 16 [come modificato dall’art. 1, punto 15), del Reg. (UE) 2020/1054]
1. Qualora non risulti installato nel veicolo l’apparecchio di controllo previsto dal regolamento (UE) n. 165/2014, i paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano:
a) ai servizi regolari passeggeri, in ambito nazionale; e
b) ai servizi regolari passeggeri, in ambito internazionale, i cui capolinea si trovano a non più di 50 km in linea d’aria dalla frontiera fra due Stati membri e che effettuano complessivamente un percorso non superiore a 100 km.
2. L’impresa di trasporto tiene un orario di servizio e un registro di servizio dal quale debbono risultare, per ciascun conducente, nome, sede di assegnazione nonché l’orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità.
Ogni conducente addetto ad un servizio di cui al paragrafo 1 è munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell’orario di servizio.
3. Il registro di servizio:
a) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2, per un periodo minimo che comprende il giorno del controllo e i 56 giorni precedenti; tali indicazioni sono aggiornate ad intervalli regolari di un mese al massimo;
b) è firmato dal titolare dell’impresa di trasporto o da un suo delegato;
c) è conservato dall’impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce; su richiesta dell’interessato l’impresa dà al conducente un estratto del registro di servizio; ed
d) è presentato e consegnato su richiesta di un addetto autorizzato.
Ciò significa, per quanto riguarda i tachigrafi analogici e digitali (art. 36, Reg. UE n. 165/2014[7]), che il conducente dovrà essere in grado di presentare, in occasione di controlli su strada, i fogli di registrazione, i tabulati e le (eventuali) registrazioni manuali del giorno in corso e dei 56 giorni antecedenti.
Infatti, per i tachigrafi analogici, al paragrafo 1, i punti i) e iii) sono sostituiti come segue: “i fogli di registrazione del giorno in corso e dei 56 giorni precedenti” “ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti”; similmente, per i tachigrafi digitali il punto ii) è sostituito nei seguenti termini: “ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti”.
Mentre, per quanto riguarda il Registro di servizio [art. 16, par. 3), lett. a), Reg. (CE) n. 561/2006], lo stesso dovrà contenere le indicazioni prescritte, “per un periodo minimo che comprende il giorno del controllo e i 56 giorni precedenti”, al fine di essere presentato e consegnato su richiesta di un addetto autorizzato ai controlli su strada.
È appena il caso di sottolineare, infine, come tali modifiche alle norme dei regolamenti 561/2006 e 165/2014, siano finalizzate a garantire una maggiore efficacia ai controlli su strada e, in definitiva, una maggiore effettività delle norme di tutela. La finalità specifica è, ovviamente, quella di dotare il personale adibito ai controlli su strada (forze di polizia) di una maggiore capacità di analisi dei dati, ampliando il periodo di osservazione oggetto di verifica.
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