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Autonomia Gestionale-Organizzativa e Appalto Genuino

La Corte di Cassazione, ordinanza n. 4828 del 16 febbraio 2023, ha affermato che la mancanza di autonomia di gestione ed organizzazione nell’appalto conferma la non genuinità dello stesso e colloca il negozio tra quelli vietati dalla normativa in materia.

Nel caso esaminato, alcuni lavoratori adivano il Tribunale per vedere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il committente di un appalto, per interposizione fittizia di manodopera. Mentre in primo grado il ricorso veniva rigettato, la Corte d’Appello accoglieva lo stesso, ritenendo che il lavoro dei ricorrenti fosse stato svolto ad esclusivo beneficio del committente, il quale aveva fornito, nell’esecuzione dell’appalto, beni di rilevanza non marginale e dai quali non si poteva prescindere per il raggiungimento dello scopo dell’appalto. Inoltre, a sostegno della pretesa dei lavoratori era emerso che il compenso per le prestazioni eseguite era stato parametrato alle giornate di lavoro da loro svolte, azzerandosi così il rischio economico per l’appaltatore.

La Corte di Cassazione, afferma che la sentenza impugnata ha applicato correttamente i principi giurisprudenziali in materia, infatti, l’appalto di manodopera vietato dalla Legge n. 1369/1960, può essere accertato sia da elementi presuntivi, quali l’impiego di capitale e la proprietà delle attrezzature fornite, sia quando manchi al soggetto interposto una gestione, nella quale gravi sullo stesso il rischio di impresa, nonché l’autonomia organizzativa.

Con riferimento ai cosiddetti appalti endoaziendali, caratterizzati cioè dall’affidamento di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, il divieto ex art. 1 Legge n. 1369/1960 opera tutte le volte in cui l’appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo al primo il solo compito di gestione amministrativa del personale impiegato, cioè pagamento delle retribuzioni dovute o pianificazione delle ferie, senza però una reale organizzazione della prestazione lavorativa resa e finalizzata ad un risultato produttivo autonomo rispetto all’attività del committente.