Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023, articolo 1, commi 16 e 17) sulla disciplina dei fringe benefit e la revisione dei costi chilometrici delle auto aziendali assegnate ai lavoratori in uso promiscuo fanno sì che l’inizio di quest’anno si presenti subito impegnativo per l’intensa attività collegata all’adeguamento dei valori imponibili di questi benefit.
Per le auto, la revisione degli importi dovrà innanzi tutto tenere conto dei dati contenuti nelle tabelle Aci pubblicate lo scorso 22 dicembre («Gazzetta ufficiale» 298 del 22 dicembre 2023, si veda Il Sole 24 Ore del 3 gennaio): sarà dunque necessario effettuare una verifica sulla corretta modalità di calcolo utilizzata per i diversi veicoli, in particolare per quelli tornati in flotta.
Inoltre, sarà necessario applicare la nuova disciplina sui fringe benefit contenuta nella legge di Bilancio 2024, con riferimento alla popolazione di dipendenti che possono beneficiare dell’esenzione fiscale e contributiva anche per l’uso promiscuo del veicolo.
I «vecchi» veicoli
Con riferimento alla determinazione del reddito che si forma in capo al dipendente per gli autoveicoli, motocicli o ciclomotore concessi in uso promiscuo con contratti di assegnazione stipulati entro il 30 giugno 2020, si applica la disciplina previgente (articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir nel testo in vigore al 31 dicembre 2019) e dunque si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci pubblicate entro il 31 dicembre di ciascun anno, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle eventuali somme trattenute al dipendente per il benefit stesso.
Immatricolati da luglio 2020
Nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato immatricolato a partire dal 1° luglio 2020 e successivamente concesso in uso promiscuo, si dovrà moltiplicare il costo chilometrico su una percorrenza di 15mila chilometri, come indicato nelle tabelle Aci in relazione allo specifico veicolo, per una percentuale variabile dal 25% al 60% in relazione alla classe di emissioni di CO2 del veicolo stesso.
Assegnazioni da luglio 2020
Viceversa, per le assegnazioni avvenute a partire dal 1° luglio 2020 (o che saranno fatte in corso d’anno) e relative a veicoli immatricolati antecedentemente a tale data, valgono i principi generali che sono alla base della categoria di reddito di lavoro dipendente (risoluzione dell’agenzia delle Entrate 46/E del 14 agosto 2020).
Come meglio spiegato in una risposta a Telefisco 2021, non ancora trasfusa in un documento ufficiale, dal valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro deve essere dedotta l’indennità chilometrica determinata in base alle tariffe Aci, moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell’interesse del datore di lavoro (a prescindere che gli spostamenti siano all’interno o all’esterno del Comune in cui si trova la sede di lavoro).
Inoltre, vi è la possibilità di fruire dell’esenzione totale del valore del fringe benefit – sia nel 2023 che nel 2024 – ove il valore complessivo delle erogazioni in natura (nonché dei pagamenti e dei rimborsi consentiti) sia inferiore ai limiti stabiliti per le relative annualità. Ciò può accadere in caso di autovetture ecologiche, di assegnazioni infrannuali e di parziale riaddebito del benefit.
Verifiche e conguagli dei datori
Per il 2023 i datori di lavoro sono ancora in tempo per fare gli opportuni controlli sui conguagli Irpef appena chiusi e porre eventuali rimedi. Il ricalcolo delle erogazioni dovrà riguardare anche quelle effettuate da eventuali altri datori di lavoro del dipendente.
Inoltre, dovranno essere verificati i criteri di determinazione degli imponibili, ad esempio per i beni e i servizi, il cui valore normale non sempre è di immediata quantificazione, tenendo conto che se si superano le soglie previste (si veda la grafica in pagina), l’esenzione si perde integralmente.
I requisiti dei lavoratori
Sul piano degli adempimenti, oltre a fare l’informativa alle Rsu, se presenti, i datori devono conservare le autocertificazioni dei dipendenti che attestano di essere nella condizione di avere uno o più figli a carico (e ne indicano il relativo codice fiscale).
Queste autocertificazioni dovranno essere aggiornate con i dati effettivi sull’intero anno: in questo senso, si potrà chiedere conferma ai beneficiari dei fringe benefit che i loro figli a carico non abbiano percepito nel periodo di imposta 2023 redditi complessivi superiori a 2.840,51 euro – o a 4mila euro, se i figli hanno età non superiore a 24 anni – al lordo degli oneri deducibili.
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