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Assunzioni in soprannumero: attuazione della maggior deducibilità dal reddito d’impresa

E’ in vigore la deducibilità maggiorata (120% e 130% per i lavoratori destinatari di maggior tutela) dal reddito d’impresa del costo del lavoro, in caso di incremento occupazionale.
 

La norma

L’art. 4 del D.Lgs. 216/2023, recante “attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi” dispone a favore dei titolari di reddito d’impresa (escluse le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o gli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa) e degli esercenti arti e professioni che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024 per i periodi d’imposta coincidenti con l’anno civile) che il costo riferito al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato possa essere maggiorato, ai fini della determinazione del valore da dedurre dal reddito, di un importo pari al 20% (elevabile di un ulteriore percentuale, massimo 10%, per le assunzioni di categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela – v. all’Allegato 1 al provvedimento) del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato.

Le condizioni che permettono di applicare detto benefico sono le seguenti:

– l’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni;

– gli incrementi occupazionali (al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 risulti superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente.

– il costo che permette la deducibilità maggiorata riferito all’incremento occupazionale è quello pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (per chi non adotta il predetto sistema si assumono le corrispondenti voci di costo del personale);

– non si applica la maggiore deducibilità, nonostante risultino nuove assunzioni a tempo indeterminato, qualora alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Le disposizioni attuative sono da definirsi con apposito decreto interministeriale Finanze – Lavoro, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati.

In data 25 giugno 2024, il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, ha emanato il prescritto decreto attuativo.

Definizioni

Vengono fornite le definizioni delle voci che regolano l’applicazione del beneficio, in particolare si segnalano le definizioni di incremento occupazione (a tempo indeterminato e complessivo e di gruppo) e di decremento occupazionale complessivo.

Ambito di applicazione

I destinatari della norma sono i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni; interessato è il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023; il costo deducibile dal reddito d’impresa interessato dalla maggiorazione è quello del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato con la verifica, in ogni caso, dell’incremento occupazionale complessivo.

Ambito soggettivo

In particolare, i soggetti che possono beneficiare della maggiorazione, che abbiano esercitato l’attività nei 365 giorni (366 se nel periodo vi rientra il mese di febbraio a 29 gg.) antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (in pratica, per il periodo d’imposta coincidente con l’anno civile, aver esercitato l’attività per tutto il 2023) sono:

– i titolari di reddito d’impresa:

– le società di capitali ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;

- gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale (la maggior deducibilità spetta per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato nell’esercizio dell’attività commerciale risultante da separata evidenza contabile);

- le società ed enti non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, in relazione all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione;

- le società di persone ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR e le imprese individuali;

– gli esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

Sono escluse le imprese in liquidazione ordinaria, in liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa;

Incremento occupazionale

Il provvedimento specifica quanto segue:

– le assunzioni a tempo indeterminato effettuate (la relazione illustrativa, conferma che sono compresi anche i contratti di apprendistato, si ritiene di escludere i contratti di apprendistato di carattere stagionale) devono risultare in forza al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (per il periodo d’imposta coincidente con l’anno civile, al 31.12.2024) e i lavoratori a tempo indeterminato in forza a tale data devono risultare in numero superiore a quelli mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente (per il periodo d’imposta coincidente con l’anno civile, nell’anno 2023). Seppur emerga, dal predetto confronto, un incremento occupazione, questo non rileva (quindi non si applica la maggiorazione) qualora dal confronto tra tutti i dipendenti (anche a tempo determinato) in forza al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (per il periodo d’imposta coincidente con l’anno civile, al 31.12.2024) risulti inferiore o pari agli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente (per il periodo d’imposta coincidente con l’anno civile, nell’anno 2023);

 

– al fine di determinare le nuove assunzioni a tempo indeterminato nonché per le verifiche dell’incremento occupazione (ordinario e complessivo) ovvero del decremento occupazione, il provvedimento precisa quanto segue:

 non rilevano i lavoratori dipendenti i cui contratti sono ceduti (senza soluzione di continuità) per effetto di operazioni societarie straordinarie ovvero per effetto di cessioni di contratto, sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, in caso contrario riducono l’incremento occupazionale. Detto passaggio del decreto è così spiegato dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento: “la circostanza che gli stessi dipendenti non rilevano ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale, dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, senza alcuna ulteriore precisazione, comporta che nel calcolo da effettuare, ……, gli stessi vanno espunti sia dal dante causa (per il periodo d’imposta agevolato e per quello precedente) sia dall’avente causa (per il periodo d’imposta agevolato). Tale sterilizzazione è coerente con il principio di continuità del rapporto di lavoro: la cessione dei contratti di lavoro, infatti, non deve penalizzare il dante causa e, allo stesso tempo, non deve avvantaggiare l’avente causa. …La sterilizzazione ……, viene meno per l’avente causa, qualora il contratto di lavoro non sia in essere al termine del periodo d’imposta agevolato”. Rilevano invece gli assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (sia per il dante causa che per l’avente causa, ovviamente in proporzione alla durata del rapporto);

 non si tiene conto altresì:

  • del personale assunto destinato a stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente;
  • del personale assunto precedentemente in forza a una società del gruppo (interrotto, con la società del gruppo a decorrere dal 30.12.2023)
  •  in presenza di distacco di lavoratori a tempo indeterminato:
  • l’impresa distaccataria, nel calcolo dell’incremento occupazione, non ne deve tenere conto (quindi rimangono in capo al distaccante);
  • l’impresa distaccante non tiene conto dei dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo interessato e distaccati all’estero (l’esclusione riguarda il periodo di distacco);

- ai fini del computo dell’incremento occupazione computano, per l’utilizzatore (che sostiene il costo), anche i lavoratori somministrati (ovviamente, titolari di rapporto a tempo indeterminato con il somministratore) in proporzione con la durata del rapporto;

- si devono altresì tenere conto dei dipendenti il cui contratto a termine è stato convertito a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023

- i soci lavorativi di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti, ovviamente, come precisa la relazione illustrativa, l’equiparazione opera laddove la società cooperativa stipuli con il socio lavoratore un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

- ai fini dell’incremento occupazionale i lavoratori part time computano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate (quindi non quelle concordate) a quelle previste dal contratto nazionale (da intendersi previste per il lavoratore a tempo pieno);

– la formula per il calcolo della media occupazionale relativa sia ai dipendenti a tempo indeterminato che al numero complessivo dei dipendenti del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, è costituita dalla somma dei rapporti tra:

 il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun dipendente

e

- il valore 365 (ovvero 366 se il periodo d’imposta include febbraio con 29 gg.)

Il predetto calcolo consente di identificare le cc.dd. Unità Lavorative Anno (ULA);

– per quanto riguarda le società appartenenti al gruppo si rinvia alla precisazione e all’esempio pubblicati nella relazione illustrativa.

Determinazione della maggiorazione

Il provvedimento specifica che il costo del lavoro sul quale applicare la maggiorazione di deduzione (20% ovvero 30% per i dipendenti delle categorie meritevoli) è il minore tra l’importo riferito ai nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del personale rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31.12.2023

 

La relazione illustrativa del provvedimento precisa quanto segue: Il costo del personale effettivamente sostenuto dall’impresa per i nuovi assunti è determinato ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del Codice civile, come indicato dall’OIC 12. Si tratta, dunque, delle seguenti voci di bilancio:

– B9) Per il personale

– B9a) Salari e stipendi

– B9b) Oneri sociali

– B9c) Trattamento di fine rapporto

– B9d) Trattamento di quiescenza e simili

– B9e) Altri costi

Per un maggior approfondimento si rinvia alla citata relazione illustrativa.

Inoltre, viene precisato quanto segue: I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicate da

ciascun soggetto ai fini della determinazione del reddito. Ne discende, ad esempio, che per i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata (art. 66 del TUIR), ovvero per gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR, l’imputazione dei costi del personale ai fini della determinazione della maggiorazione seguirà il criterio di cassa.

Qualora risultasse minore il valore riferito all’incremento del costo complessivo e fosse necessario applicare sia l’ordinaria maggiorazione (20%) sia la maggiorazione aggiuntiva per il personale delle categorie meritevoli (più 10%, totale 30%), occorre, come stabilito dal provvedimento, ripartire detto incremento del costo proporzionalmente tra le due categorie tenendo conto del relativo costo dei singoli soggetti nuovi assunti (il costo riferibile è determinato analiticamente).

Esempio riportato nella relazione illustrativa:

– Nuove assunzioni categoria lavoratori con coefficiente di maggiorazione del 20% – costo effettivo 1.000

– Nuove assunzioni categorie di lavoratori con coefficiente di maggiorazione del (20+10) 30% – costo effettivo 600

– Costo effettivo delle nuove assunzioni = 1.000 + 600 = 1.600

– Incremento del costo complessivo del personale dipendente – 1.200

In tal caso il costo effettivo del personale su cui calcolare la maggiorazione per ciascuna categoria di lavoratori deve essere ridotto proporzionalmente in base al rapporto esistente tra il costo effettivo totale (1.600) delle 2 categorie:

– 1.000 / 1600 x 100 = 62,5%

– 600 / 1600 x 100 = 37,5%

Le suddette percentuali consentono di ripartire proporzionalmente l’incremento del costo del personale dipendente (1.200) che è l’importo a cui, in questo caso, si applica la maggiorazione del 20 e del 30%:

– 1.200 x 62,5% = 750, a cui si applica la maggiorazione del 20%,

– 1.200 x 37,5% = 450, a cui si applica la maggiorazione del 30%.

Qualora siano intervenute conversioni di contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, il costo da assumere ai fini della maggiorazione è quello sostenuto a decorrere dalla conversione.

Viene altresì precisato che non devono essere considerati inclusi nel costo complessivo utile per il calcolo della maggiorazione:

  • il costo dei dipendenti ceduti (operazioni societarie e cessioni di contratto – v. sopra)
  • gli oneri rilevati nel conto economico, in applicazione dell’IFRS2 (piani di stock option);
  • gli accantonamenti per premi e altre forme di remunerazione rilevate nelle voci B9a) e B9e), in base a quanto previsto dallo IAS37.

Per le predette modalità di calcolo della maggiorazione del costo, per le società facenti parte di un gruppo, l’incremento occupazionale è determinato in base al comma 6 dell’articolo 4 (v. sopra).

Ciascuna società riduce, quindi, il costo da assumere ai fini della maggiorazione, di un ammontare percentuale pari al rapporto tra il decremento occupazionale complessivo verificatosi nelle altre società del gruppo e l’incremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società a cui spetta la maggiorazione del costo.

Per l’esatta portata di quanto sopra esposto si rinvia all’esemplificazione contenuta nella relazione illustrativa.

Conclusioni

La disposizione in commento è molto complessa, occorre quindi fare molta attenzione a memorizzare i dati necessari che permettono i vari controlli e confronti. Gli operatori che gestiscono il personale dovranno, attraverso le procedure informatiche a loro disposizione, tenere bene in evidenza l’andamento dell’organico e del relativo costo che dovrà poi essere passato alla contabilità che ne dovrà tenere conto, quando sarà il momento, nella quantificazione del valore del costo del personale da maggiorare al fine della corretta deducibilità dal reddito d’impresa.

Compatibilità con altri benefici

Si ricorda che il decreto 60/2024 (c.d. decreto coesione) prevede espressamente che le incentivazioni di seguito riportate, finalizzate a favorire l’autoimpiego e l’assunzione di giovani e donne, sono compatibili con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, oggetto del presente intervento:

  • assunzione di giovani under 35 da parte di giovani (sempre under 35) che avviano un’attività imprenditoriale in settori strategici (art. 21);
  • assunzione di giovani under 35 (art. 22);
  • Assunzione di donne, lavoratrici svantaggiate (art. 23).
Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore