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Assoluzione del lavoratore in sede penale e valutazione condotta ai fini della responsabilità disciplinare

La Corte di Cassazione, ordinanza n. 2871 del 31 gennaio 2022, afferma che la sentenza di assoluzione del lavoratore dipendente intervenuta in sede penale non è vincolante rispetto alla valutazione della sua responsabilità dal punto di vista disciplinare.

Nel caso in oggetto, un lavoratore veniva licenziato per giusta causa in seguito alla contestazione disciplinare per manomissione di contatore e conseguente abusivo utilizzo di energia elettrica.

La condotta tenuta dal lavoratore era stata soggetta anche a procedura giudiziale, al termine della quale però era stato assolto. Sulla base di questa premessa, il lavoratore proponeva reclamo al Tribunale, per chiedere la declaratoria di nullità del licenziamento. Sia in primo, che in secondo grado il ricorso veniva rigettato, in quanto, a parere dei Giudici di merito, nella determinazione della sanzione erogabile era stato adeguatamente dimostrato il fatto addebitato al lavoratore. Quest’ultimo ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte evidenzia che, secondo la giurisprudenza di legittimità. la contestazione disciplinare a carico del lavoratore non è assimilabile alla formulazione dell’accusa nel processo penale, avendo la sola funzione di consentire l’esercizio del diritto di difesa, ed è pertanto autonoma rispetto ad eventuali imputazioni in sede penale. Da questa premessa deriva che anche nell’eventualità in cui il lavoratore sia stato assolto con sentenza dibattimentale dichiarata irrevocabile, i fatti in essa accertati, possano mantenere la loro rilevanza ai fini del rapporto di lavoro, non escludendo pertanto la cognizione della domanda da parte del giudice civile, a meno che nel corso del giudizio non venga accertata l’insussistenza del fatto o la mancata partecipazione del lavoratore all’illecito. Nel caso de quo, invece, il lavoratore era stato assolto per l’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto, tale circostanza non rappresenta un vincolo per il Giudice che può utilizzare gli elementi probatori a sua disposizione per formulare il giudizio relativo alla responsabilità del lavoratore, il quale con la sua condotta ha leso gravemente il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro.

Per le ragioni esposte, la Corte di Cassazione, confermando la sentenza dei Giudici di merito, rigetta il ricorso del lavoratore.