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Approvata la legge di conversione del decreto Omnibus

La Camera dei deputati, nella seduta del 3 ottobre 2024, con 134 favorevoli e 96 contrari, ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (cd. decreto Omnibus), recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (Approvato dal Senato).
 
Confermata, quindi, l’indennità di € 100,00 ai lavoratori per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi; c) l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
 
L’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente ed è rapportata al periodo di lavoro.