L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite F24, entro il 31 dicembre 2022, dei crediti d’imposta a favore delle imprese, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas previsti dai Decreti-legge n. 17/2022 e n. 21/2022.
In particolare:
- l’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Tale contributo è stato rideterminato nella misura del 25% dall’articolo 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
- l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite al comma 2 dello stesso articolo 5, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Tale contributo è stato rideterminato nella misura del 20% dall’articolo 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
- l’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dall’anno 2022;
- l’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.
In base alla disciplina vigente, il credito potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduto, solo per intero, a terzi.
I codici tributo da utilizzare sono classificati in base alla distinzione operata tra imprese energivore/non energivore e gasivore/non gasivore:
- “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
- “6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
- “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
- “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
I suddetti codici tributo dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, indicando nel campo “anno di riferimento” quello di sostenimento della spesa.
A titolo esemplificativo:
- per imprese a forte consumo energetico si intendono quelle imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno (cui si aggiungono ulteriori requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017);
- per imprese a forte consumo di gas naturale si intendono quelle imprese che hanno consumi annuali di gas naturale maggiori o uguali a 1 GWh.
Le imprese non energivore che hanno diritto al credito d’imposta sono quelle che non hanno le caratteristiche su indicate e rientrano nei seguenti parametri:
- per l’energia elettrica – imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. È bene ricordare che per accedere al beneficio occorre che il prezzo di tale spesa, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia incrementato di almeno il 30% rispetto al secondo trimestre del 2019;
- per il gas – imprese non rientranti tra quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’art. 5 del D.L. n. 17/2022. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.