L’art. 1 c. 57 L. 190/2014 contiene alcune deroghe all’applicabilità del regime forfettario previsto dal precedente comma 54 per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. In particolare, la lettera d ter) della suddetta norma dispone che non possono avvalersi di tale regime i soggetti che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati per un importo eccedente l’importo di 30.000 euro, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato.
Finestra valevole per il 2025
L’art. 1 c. 12 L. 207/2024, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, dispone testualmente che: “Per l’anno 2025, il limite di cui all’art. 1 c. 57 lett. d-ter) L. 190/2014 è elevato a 35.000 euro”.
Si tratta di una disposizione di carattere chiaramente eccezionale che, senza modificare il testo della disposizione applicabile in via generale, introduce una “finestra” valevole per il solo anno 2025.
Sono sorte tuttavia incertezze sul significato e sulla portata di tale disposizione. In particolare, taluni interpreti hanno chiesto se il legislatore abbia inteso modificare il “tetto” del reddito di lavoro dipendente o assimilato percepito nel corso dell’anno 2025, ai fini dell’accesso al regime forfettario nel successivo anno 2026, o abbia voluto riferirsi alla fruizione del regime speciale nel corrente anno 2025, affermando che esso è precluso dal percepimento di un reddito di lavoro dipendente o assimilato nell’anno precedente per un importo superiore ad € 35.000 (anziché ad € 30.000, come previsto in via ordinaria). Sul punto, si è anche invocato un intervento chiarificatore della Pubblica Amministrazione.
In realtà, il dubbio sollevato non sembra avere effettiva consistenza. I criteri ermeneutici imposti dall’art. 12, comma 1, delle pre-leggi inducono a ritenere con sufficiente chiarezza che la norma ha inteso disciplinare i criteri di fruizione del regime forfettario nell’anno corrente, e non in quello successivo.
Previsioni di entrata nel regime forfettario
Sul piano dell’interpretazione letterale, si ritiene che le parole “per l’anno 2025” debbano essere intese nel senso: “ai fini dell’applicazione del regime forfettario nell’anno 2025”, e che “il limite di cui all’art. 1 c. 57 lett. d-ter) L. 190/2014” rappresenti la soglia di reddito di lavoro dipendente o assimilato percepito nell’anno precedente, alla quale la norma richiamata fa riferimento. Le parole adoperate non sembrano invece riferibili in nessun modo al reddito percepito nell’anno 2025, ai fini previsti dalla norma richiamata (e, cioè, ai fini dell’accesso al regime forfettario nell’anno successivo).
Sotto il profilo logico e sistematico, poi, si osserva che la norma in esame è inserita nella Legge di Bilancio 2025, che ha la funzione di determinare i saldi netti da finanziare per tale anno, sulla base delle sue previsioni di entrata e di uscita. Sarebbe quindi manifestamente contraria alla finalità della legge una disposizione che, limitandosi a disciplinare le condizioni di accesso al regime forfettario nell’anno 2026, producesse i suoi effetti economici solo in tale anno.
Di ciò danno conferma anche i lavori parlamentari. Come si evince dal “dossier” redatto dal Servizio Studi della Camera e del Senato, infatti, la relazione tecnica di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2025 stima che la norma in esame comporterà minori entrate pari a 60,8 milioni di euro già nel corrente anno. Secondo la predetta relazione, inoltre, si dovrebbero considerare gli ulteriori effetti economici che l’accesso al regime forfettario potrebbe produrre negli anni successivi, stimati in minori entrate per 128,5 milioni di euro nell’anno 2026 ed in entrate maggiori per € 76,6 nell’anno 2027.
Uscita dal regime forfettario negli anni successivi
Quest’ultimo rilievo svela un altro e più rilevante problema applicativo che si può configurare nella presente fattispecie, con riguardo agli effetti negli anni successivi (e quindi all’uscita dal regime forfettario, a cui si sia potuto accedere in virtù della norma in esame). Sembra infatti che non siano adeguatamente considerate le questioni che attengono alla temporaneità della disposizione.
Dai primi commenti emerge la convinzione che l’interpretazione della norma che si è qui prospettata (e che appare l’unica possibile) consenta ai suoi beneficiari di accedere sin dall’anno 2025 al regime forfettario, che si conserverebbe poi negli anni futuri; ed in questo senso sembra orientata anche la citata relazione tecnica di accompagnamento alla Legge di Bilancio, laddove calcola l’impatto economico della misura negli anni 2026 e 2027.
Queste previsioni non sembrano corrette, perché non tengono conto dell’esigenza di coordinare le disposizioni dell’art. 1 c. 12 L. 207/2024 con quelle dell’art. 1 c. 71 L. 190/2014, che così recita: “Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui […] si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57”.
Poiché il limite di reddito di € 30.000 previsto in via generale dalla lettera d ter) per l’accesso allo speciale regime forfettario non è stato modificato (essendo stato innalzato ad € 35.000 in via eccezionale, allo scopo di consentire l’applicazione dell’istituto nel solo anno 2025) occorre ritenere che per gli anni 2026 e seguenti si ripristina il sistema ordinario. Di conseguenza, per tali anni la fruizione del regime speciale tornerà ad essere subordinata al mancato percepimento di un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un importo non superiore al tetto di € 30.000, salva l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.
La “finestra” offerta dall’art. 1, comma 12, della Legge di Bilancio 2025 non si limita dunque ad offrire una strada di accesso privilegiata a coloro che nell’anno 2024 abbiano percepito una retribuzione di importo superiore ad € 30.000, ma inferiore ad € 35.000, ma segna anche i confini temporali di efficacia del beneficio concesso.
Pur nel rispetto delle discrezionali scelte del legislatore, occorre interrogarsi sulla opportunità di disposizioni di tal genere, che producono ulteriori frammentazioni del sistema impositivo in cambio di benefici effimeri e di sempre più complicati problemi di tipo interpretativo ed applicativo.