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Premi di risultato: fino al 2027 detassazione e trasformazione in welfare

La Legge di Bilancio 2025 prevede anche per il triennio 2025-2027 la conferma del dimezzamento dell’aliquota prevista per i premi di risultato dalla Legge di stabilità per l’anno 2016. Si tratta di un importante segnale di continuità rispetto al tema della detassazione dei premi per i dipendenti.

La detassazione dei premi di produttività costituisce un filone che ha una sua fisionomia strutturale grazie alla L. 208/2015, la quale ha ridisegnato l’assetto generale delle fattispecie al ricorrere delle quali è possibile applicare un’imposta sostitutiva, che strutturalmente sarebbe pari al 10 %, ma che le leggi di bilancio per gli anni 2023 e 2024 avevano già decurtato al 5 %.

La detassazione dei premi di risultato

La L. 207/2024 prosegue quindi su questo filone, anche grazie agli ottimi risultati che l’abbattimento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva ha prodotto negli scorsi anni, come certificato dai dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito al sensibile incremento al deposito dei contratti di secondo livello finalizzati al riconoscimento di premi di produttività al conseguimento degli obiettivi prefissati.

A questo punto può essere opportuno riprendere la disciplina generale prevista dagli artt. 182 e seguenti della L. 208/2015, ed al sotteso concetto di produttività, che è nevralgico e dirimente ai fini della possibilità di applicare l’imposta sostitutiva.

L’art. 1 c. 182 della Legge di Bilancio 2025 prevede in particolare la possibilità di applicazione di tale aliquota nei confronti di coloro che non ne facciano espressamente rinuncia e rispetto a somme premiali corrisposte entro il limite di 3.000,00 € lordi su base annua (e nei confronti di coloro che nell’anno precedente hanno conseguito un reddito non superiore ad 80.000,00 € nell’anno precedente, come stabilito dal comma 186).

I premi debbono essere connotati da variabilità del loro ammontare, e la corresponsione deve tassativamente essere connessa ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili.

Il Legislatore passa così in rassegna tutte le caratteristiche che debbono sussistere al fine di poter correttamente applicare l’imposta sostitutiva.

Si tratta in particolare delle condizioni generali che incarnano il concetto di produttività, rispetto al quale nel tempo la prassi amministrativa dell’Agenzia Entrate (come ad esempio la Circolare 28/2016, la 5/2008, numerosi interpelli, come da ultimi il 59/2024) ha fornito ulteriori e preziose specificazioni.

Tra le principali caratteristiche che devono concretizzarsi, il fatto che l’obiettivo (o gli obiettivi) al ricorrere del quale si concretizza il diritto al riconoscimento del premio, deve essere incrementale rispetto al parametro riscontrato nel periodo immediatamente precedente, non essendo sufficiente il suo mero conseguimento.

Rapporto tra premi di produttività e welfare

Un passaggio molto importante, che lega i premi di produttività al contesto del welfare è quello previsto dal comma 184, che introduce la possibilità, se espressamente prevista dai contratti collettivi di secondo livello siglati con finalità premiale, di trasformare le somme nate quali premi di produttività, in welfare.

In questo caso tali somme mutano la loro natura, andando a dismettere il trattamento fiscale (applicazione dell’imposta sostitutiva) e previdenziale (assoggettamento totale a prelievo contributivo, fatto salvo quanto previsto in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori), per essere attratte nella disciplina dell’art. 51 (e posizionandosi in base alla concreta scelta del paniere effettuata da ciascun lavoratore).

Ulteriore rafforzativo di tale concetto è poi contenuto nell’immediatamente successivo comma 184 – bis che prevede il congelamento, ai fini del superamento delle soglie oltre le quali scatterebbe l’assoggettamento fiscale e contributivo, delle somme destinate a previdenza complementare, ad assistenza sanitaria integrativa ed a cessione di azioni, rispetto a quanto derivante dalla trasformazione da premio di risultato a welfare.

La possibilità di applicare l’imposta sostitutiva è tra l’altro imprescindibilmente sottesa alla circostanza che gli obiettivi siano fissati attraverso il ricorso alla contrattazione collettiva di secondo livello (sia essa aziendale, ovvero territoriale), come previsto dal comma 187, che rinvia, ai fini della maggiore rappresentatività comparata all’art. 51 D.Lgs. 81/2015.

Disciplina prevista in ipotesi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori

Nella prima fisionomia della misura era prevista una doppia soglia di esenzione, la seconda e più alta a favore di coloro che sviluppano un approccio votato al coinvolgimento paritetico, intendendo con ciò la partecipazione dei lavoratori alla definizione degli obiettivi al raggiungimento dei quali si sarebbero concretizzate le erogazioni dei premi di risultato.

Nel corso del tempo è decaduta tale distinzione ma ne è stata introdotta una nuova che prevede una riduzione pari al 20 % della contribuzione a carico del datore di lavoro fino ad un importo massimo di imponibile pari a 800,00 €, ed un’esenzione totale – sempre nel limite della medesima quota – per quanto concerne la contribuzione a carico dei lavoratori.

Fonte Quotidiano Più