La decontribuzione sud, introdotta dall’articolo 1, comma 161, della legge 178/2020, andrà definitivamente in soffitta dal 1° gennaio 2025. La norma originaria prevedeva una specifica riduzione contributiva per le Regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025, 20% per il biennio 2026 e 2027, 10% per il biennio 2028 e 2029. Di fatto, la concreta applicazione è stata sempre subordinata alla preventiva autorizzazione della UE, recentemente fino al 30 giugno 2024 – decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023 e, da ultimo, con la proroga intervenuta ad opera della decisione UE C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, che ha esteso il beneficio fino al 31 dicembre 2024, anche se, secondo l’interpretazione del Ministero del lavoro contenuta nella circolare Inps 82/2024, con qualche limitazione. L’istituto ha infatti affermato che la riduzione contributiva non avrebbe potuto trovare applicazione per le assunzioni effettuate con decorrenza 1° luglio 2024, ma esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024; inoltre, se tali contratti fossero stati stipulati a tempo determinato, anche nei casi di proroga e trasformazione a tempo indeterminato verificatesi successivamente al 30 giugno 2024, le aziende avrebbero potuto beneficiare della misura. La bozza della legge di stabilità per il 2025 ribadisce la scadenza dell’agevolazione al 31 dicembre 2024, e afferma che, a seguito di ciò, sono state incrementate le dotazioni finanziarie per i nuovi incentivi alle assunzioni di cui agli articoli 22-24 del Dl 60/2024 (bonus giovani, bonus donne e bonus Zes), anche se, come noto, sono sgravi contributivi riservati ad una platea decisamente ridotta rispetto a quella destinataria della decontribuzione sud, che comprendeva tutti i rapporti di lavoro costituiti e costituendi senza alcuna condizionalità ulteriore relativamente all’età dell’assunto, alla necessità di un determinato periodo di disoccupazione etc., tutti limiti previsti, invece, dai nuovi incentivi di cui al citato Dl 60/2024. Nel contempo, viene istituito un fondo per il finanziamento di interventi volti a mitigare il divario nell’occupazione e nello sviluppo dell’attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, anche mediante il riconoscimento di agevolazioni per l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone del mezzogiorno, che saranno individuati con apposito DPCM adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro del lavoro e dell’economia e delle finanze.