Per effetto dell’articolo 2 del Ddl di Bilancio 2025, le detrazioni per familiari a carico, così come quelle per oneri, dall’anno prossimo subiranno un restyling che ne restringe l’ambito soggettivo di applicazione, lasciando invariato il limite reddituale annuo per essere considerati fiscalmente a carico (2.840,51 euro elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).
Il primo intervento operato sull’articolo 12, comma 1, lettera c) del Tuir riguarda i figli (naturali, legittimi, adottivi, affidati o affiliati), che dal 1° gennaio 2025 daranno diritto alla detrazione solo se di età pari o superiore a 21 anni e comunque inferiore a 30 anni. Posto che il limite minimo dei 21 anni è in vigore da marzo 2022 (quando è stato introdotto l’assegno unico universale per i figli di età inferiore), la novità consiste nell’aver introdotto un limite massimo anagrafico, pari a 29 anni e 364 giorni. Infatti fino al 31 dicembre di quest’anno qualsiasi figlio dai 21 anni in su (escluso dall’applicazione dell’assegno unico universale) consente il riconoscimento della detrazione ai rispettivi genitori.
Il nuovo limite non si applica, invece, ai i figli con disabilità accertata in base all’articolo 3 della legge 104/1992 che, anche se di età pari o superiore a 30 anni, permetteranno ai genitori di continuare a beneficiare della detrazione. Con questa previsione, dal 2025 i figli disabili ritorneranno a essere beneficiari di un trattamento migliorativo che, a seguito della riforma in vigore dal 2022, non era più rintracciabile nella norma fiscale.
Un’ulteriore modifica interessa la detrazione per i cosiddetti altri familiari a carico prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera d) del Tuir, che dal 2025 spetterà, sempre in misura ripartita tra gli aventi diritto, con riferimento ai soli familiari ascendenti conviventi con il contribuente, ovviamente fiscalmente a carico.
In pratica viene notevolmente ridimensionato l’ambito di applicazione di questa residuale detrazione familiare, che sarà circoscritta ai soli ascendenti conviventi (genitori, nonni, bisnonni), mentre rimangono escluse le ulteriori categorie di soggetti elencati nell’articolo 433 del Codice civile a cui fa rinvio la norma vigente fino al 31 dicembre 2024 (generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle conviventi o percettori di assegni alimentari non disposti dal giudice).
Infine viene inserito all’interno dell’articolo 12 il nuovo comma 2-bis, che espressamente non riconosce ai contribuenti che non sono cittadini italiani né cittadini comunitari o dello Spazio economico europeo, la detrazione per i familiari residenti all’estero.
Dal 2025 ai contribuenti stranieri, a prescindere dalla rispettiva residenza fiscale in Italia (non specificata dalla norma), viene di fatto precluso il diritto alla detrazione per i genitori e figli (fiscalmente a carico) residenti all’estero, riconosciuto invece fino a quest’anno, previa presentazione di idonea documentazione tradotta e asseverata o apostillata attestante lo status di familiare, richiesta anche ai fini dell’ottenimento del codice fiscale dei familiari a carico.