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Bonus Natale: a chi e come si chiede

Un interessante Approfondimento di Roberto Camera,  Esperto di Diritto del Lavoro, sul tema “Bonus Natale: a chi e come si chiede“:

Il bonus Natale di 100 euro verrà erogato ai lavoratori dipendenti a dicembre con la tredicesima mensilità. Se per il riconoscimento l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19 del 2024, ha chiarito quali sono i requisiti richiesti ai lavoratori, qualche criticità potrebbe sorgere in casi particolari in merito all’individuazione del datore di lavoro a cui chiederlo. Ad esempio, se nel corso del 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro in momenti diversi a chi deve essere presentata la richiesta mediante autocertificazione dei requisiti? E se il lavoratore ha più contratti di lavoro dipendente attivi, con rapporti a tempo parziale, a quale sostituto d’imposta deve essere chiesto il bonus?
Nel decreto Omnibus (Legge n. 143/2024, di conversione del D.L. n. 113/2024) è stato previsto un bonus di 100 euro per i lavoratori, pubblici e privati, titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (esempio, lavoro a tempo determinato, indeterminato, intermittente, ecc.) ovvero l’orario di lavoro effettuato (tempo pieno o part-time orizzontale, verticale o misto). In ragione di ciò, non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
A seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19 del 10 ottobre 2024, vediamo tutte le caratteristiche di questo benefit per i lavoratori dipendenti.

Requisiti del lavoratore

Tale gratifica verrà erogata a dicembre, unitamente alla tredicesima mensilità, solo qualora il dipendente abbia congiuntamente i seguenti requisiti:
1) reddito complessivo (reddito di riferimento) 2024: non superiore a 28.000 euro annuo (tutti i redditi percepiti entro il 12 gennaio 2025). Va escluso il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Viceversa, si dovrà tener conto anche:
– dei redditi da collaborazione (es. co.co.co.);
– dei redditi assoggettati a cedolare secca,
– dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni,
– della quota di agevolazione ACE,
– delle mance assoggettate a imposta sostitutiva,
– rientrano, altresì, gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, il regime speciale per lavoratori impatriati.
2) carico familiare: il lavoratore deve avere fiscalmente a carico il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottato o affidato), che si trova nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del TUIR. Ricordo che per essere a carico, il soggetto non deve possedere redditi, al lordo degli oneri deducibili, superiori a 2.840,51 euro, ovvero, per i figli di età non superiore a 24 anni, a 4.000 euro.
– il bonus spetta, altresì, anche ai lavoratori che hanno almeno un figlio (anche adottato, affidato o affiliato), fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, e cioè se l’altro genitore è assente in quanto:
a. deceduto,
b. non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio,
c. il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus);
– la parola “coniuge” è da intendersi riferita anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, così come stabilito dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 76/2016.
– nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta:
a. al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
b. al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
c. al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.
3) capienza fiscale: il lavoratore deve avere capienza fiscale. In particolare, l’imposta lorda determinata sui redditi deve essere di importo superiore a quello della detrazione spettante.
– l’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo (le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati ed eventuali somme ricevute in base a sentenze per danni ricevuti da vertenza da lavoro), percepiti dal lavoratore, deve essere di importo superiore a quello della detrazione spettante, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR. Quindi, chi ha un reddito inferiore agli 8.500 euro/annui, non pagando imposte, non avrà diritto al bonus.
I requisiti sono tutti riferiti all’anno 2024. L’erogazione a dicembre dovrà essere effettuata anche qualora il lavoratore riceva la tredicesima con cadenza mensile.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF del lavoratore e deve essere riproporzionato, nel quantum, in relazione al periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024. In particolare, i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. Viceversa, nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio per part-time orizzontale, verticale o ciclico).

Richiesta ed erogazione del bonus Natale: casi particolari

L’importo verrà erogato solo previa richiesta scritta del dipendente al datore di lavoro, nella quale dovrà attestare, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti reddituali e familiari, necessari e quindi il diritto alla percezione, indicando, altresì, il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (ovvero solo il codice fiscale del/i figlio/i, in caso di nucleo familiare monogenitoriale).
Se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, in momenti diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante. Infatti, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporaneamente svolti dal lavoratore per i diversi datori di lavoro, devono essere computati una sola volta.
Inoltre, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente attivi, con rapporti a tempo parziale, l’indennità verrà erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro. Il bonus non potrà, comunque, superare il limite massimo di 100 euro.
In ogni caso, il datore di lavoro che riceve l’autodichiarazione e che eroga il bonus, è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Recupero del bonus da parte del datore di lavoro

L’importo erogato al lavoratore verrà recuperato dal datore di lavoro attraverso l’istituto della compensazione, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità. L’Agenzia delle Entrate istituirà il codice tributo da utilizzare per la compensazione.
Il datore di lavoro, in sede di conguaglio, verificherà l’effettiva spettanza dell’indennità ed eventualmente provvederà al recupero dell’importo erogato, qualora non spettante (ad esempio, nel caso in cui il valore finale del reddito 2024 fosse superiore ai 28mila euro). Qualora non sia possibile, per il sostituto d’imposta, effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore dovrà restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.
Nel caso in cui il lavoratore non fornisca l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti e non ricevesse il bonus dal datore di lavoro, potrà sempre procedere con il recupero in fase di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025. Analogamente, il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 potrà beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il possesso dei requisiti sostanziali.
Tale possibilità è lasciata anche ai lavoratori senza sostituto di imposta, come i dipendenti domestici.