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Modifica peggiorativa del rapporto di lavoro e sede protetta

Con l’ordinanza 26320/2024, la Corte di Cassazione ha affermato che qualsiasi modifica peggiorativa al rapporto di lavoro, per essere valida ed inoppugnabile, deve essere sottoscritta, tra le parti (datore di lavoro e lavoratore), in una delle sedi protette previste dal quarto comma dell’art. 2113 c.c.

Nel caso specifico, i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come un accordo in cui un dirigente accetta la riduzione della retribuzione, per essere valido, abbisogna comunque di una formalizzazione in una delle sedi protette, indipendentemente dal fatto che tale modifica non comporta una variazione delle mansioni.