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Licenziamento legittimo per il lavoratore che durante la malattia svolge altra attività

Con ordinanza n. 21766 del 2 agosto 2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore che durante la malattia svolgeva attività compatibili con il proprio lavoro.

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che la condotta del dipendente si poneva in contrasto con i generali doveri di correttezza e buona fede nonché con gli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nell’esecuzione del contratto che avrebbero imposto al lavoratore, assente per malattia, di comunicare al datore di lavoro l’intervenuto anticipato recupero delle proprie abilità e di non svolgere attività extralavorative che potessero ritardare o pregiudicare la ripresa del servizio. In considerazione di ciò, hanno ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento per comportamenti rimproverabili quanto meno a titolo di colpa e denotanti imprudenza, abitudinaria noncuranza verso gli obblighi contrattuali, scarsissima inclinazione a collaborare con la controparte per consentire il regolare funzionamento del rapporto negoziale.