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Diritto all’integrale risarcimento del danno in seguito ad una riqualifica

La sentenza n. 17450 datata 25 giugno 2024 della Corte di Cassazione si è espressa sul caso di una lavoratrice autonoma che aveva stipulato con una società plurimi contratti di lavoro in un arco temporale di più di 10 anni, ma che è ricorsa giudizialmente in seguito ad una riqualifica del rapporto di lavoro per avere “l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”. La Corte d’Appello ha in parte accolto la domanda della lavoratrice e dichiarava “sussistente fra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di natura giornalistica”, ma dall’altro lato ha negato il diritto al risarcimento del danno maturato dalla costituzione in mora successiva alla scadenza dell’ultimo contratto di lavoro autonomo fino alla riammissione in servizio, riconoscendo solo il diritto all’indennità risarcitoria forfettaria ed omnicomprensiva di cui all’art. 32 l. n. 183/2010. La Suprema Corte reputa il ricorso fondato e dichiara legittimo il diritto all’integrale risarcimento del danno poiché il “regime indennitario introdotto dall’art. 32, co. 5, L. n. 183/2010 non si applica all’ipotesi di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al cospetto di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo”. Richiamando la precedente pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 303/2011), il giudice di legittimità infatti aveva già ritenuto distinte “le ipotesi di conversione di un contratto di lavoro subordinato a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, dall’altra, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, a seguito di illegittima stipulazione di contratto di lavoro autonomo, escludendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, co. 5, L. n. 183/2010 proprio in considerazione della insuscettibilità della omologazione di fattispecie diverse nella previsione legislativa, da circoscriversi all’applicazione ai rapporti di lavoro stipulati, ab origine, come subordinati”.