Con ordinanza n. 14904/2024, la Corte di Cassazione ha affermato che a fronte di lavoro reso di domenica da dipendenti con un orario settimanale dislocato tra il lunedì ed il sabato, il datore di lavoro non può imporre il riposo compensativo nei giorni di festività infrasettimanali. La lettura delle disposizioni contenute nella legge n. 260/1949 e nel D.L.vo n. 66/2003 impedisce, infatti, che la fruizione del riposo possa essere imposta dal datore di lavoro negli stessi giorni festivi per i quali i lavoratori hanno diritto di astenersi dalle prestazioni. Non è assolutamente rilevante che nei giorni di festività infrasettimanali il punto vendita risultasse aperto.